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Sentenza — n. 15563/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15563/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15563/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza 27 settembre 2017 il G.i.p. del Tribunale di Brescia, a seguito di richiesta di patteggiamento avanzata dalle difese e dell'accordo sulla pena raggiunto con il P.M., pronunciava sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Onorato Stabiumi e di Giacomo Stabiumi in relazione ai reati fallimentari loro contestati, dichiarandoli inabilitati per dieci anni all'esercizio di un'impresa commerciale e, per la medesima durata, incapaci di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 2.Avverso tale decisione entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione e questa Corte di legittimità, con sentenza n.38459/2019 pronunciata il 30 maggio 2019, annullava senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alla durata delle pene accessorie irrogate dal G.i.p. considerato che, con sentenza n.222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art.216, ultimo comma, I. fall. nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti.previsti da tale disposizione comporta per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, anziché prevedere che tale durata possa essere anche inferiore a dieci anni. 3.Con sentenza 16 dicembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Brescia, giudicando in sede di rinvio, ha respinto l'eccezione sollevata dagli imputati e diretta ad ottenere una pronuncia di non luogo a provvedere sul presupposto che l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione riguardasse l'intera pronuncia ex art.444 cod. proc. pen., osservando che al contrario la Corte di legittimità si era pronunciata esclusivamente in tema di pene accessorie.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15563/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, con il primo, la censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per esercizio da parte del G.i.p. di una potestà legislativa riservata al Parlamento, avendo applicato una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e, per l'effetto, giuridicamente abrogata ed espunta dal tessuto normativo. Con il secondo motivo lamentano la violazione dell'art.649 cod. proc. pen. per avere il G.i.p. incardinato un nuovo giudizio attribuendogli un diverso numero di iscrizione per gli stessi fatti sui quali la Corte di cassazione si era già definitivamente pronunciata con la sopra indicata sentenza di annullamento senza rinvio.

Parole chiave

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mancata attuazione degli accordi illeciti infrazione commessa nell'azienda sanzioni pecuniarie limite legale massimo sanzione sproporzionata sanzione amministrativa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Brescia, a seguito di richiesta di patteggiamento avanzata dalle difese e dell'accordo sulla pena raggiunto con il P.M., pronunciava sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Orbene, con riferimento specifico alla sentenza di patteggiamento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già affermato che l'illegalità sopraggiunta della pena principale concordata sulla base di parametri edittali incostituzionali (nella specie, quelli dettati per le cosiddette "droghe leggere" dall'art. 73 d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STABIUMI ONORATO nato ad Azzano Mella il 23/02/1940 STABIUMI GIACOMO nato a Brescia il 23/05/1975 avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Brescia del 16/12/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCA ZACCO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 27 settembre 2017 il G.i.p. del Tribunale di Brescia, a seguito di richiesta di patteggiamento avanzata dalle difese e dell'accordo sulla pena raggiunto con il P.M., pronunciava sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Onorato Stabiumi e di Giacomo Stabiumi in relazione ai reati fallimentari loro contestati, dichiarandoli inabilitati per dieci anni all'esercizio di un'impresa commerciale e, per la medesima durata, incapaci di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 2.Avverso tale decisione entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione e questa Corte di legittimità, con sentenza n.38459/2019 pronunciata il 30 maggio 2019, annullava senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alla durata delle pene accessorie irrogate dal G.i.p. considerato che, con sentenza n.222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art.216, ultimo comma, I. fall. nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti.previsti da tale disposizione comporta per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, anziché prevedere che tale durata possa essere anche inferiore a dieci anni. 3.Con sentenza 16 dicembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Brescia, giudicando in sede di rinvio, ha respinto l'eccezione sollevata dagli imputati e diretta ad ottenere una pronuncia di non luogo a provvedere sul presupposto che l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione riguardasse l'intera pronuncia ex art.444 cod. proc. pen., osservando che al contrario la Corte di legittimità si era pronunciata esclusivamente in tema di pene accessorie.

Pertanto, il G.i.p. ha rideterminato la pena accessoria di cui all'art.216, ultimo comma, I. fall., nei confronti dei due imputati - tenuto conto dei ruoli da loro ricoperti in seno alla società fallita, della gravità delle condotte e della misura del danno provocato alla massa creditoria - in misura equivalente alle rispettive pene principali loro applicate con la sentenza di patteggiamento e perciò in anni tre e mesi sei nei confronti di Onorato Stabiumi ed anni due e mesi sei nei riguardi di Giacomo Stabiumi.4. Avverso la citata sentenza entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento senza rinvio sulla base di due motivi.

5. In particolare, con il primo, la censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per esercizio da parte del G.i.p. di una potestà legislativa riservata al Parlamento, avendo applicato una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e, per l'effetto, giuridicamente abrogata ed espunta dal tessuto normativo. Con il secondo motivo lamentano la violazione dell'art.649 cod. proc. pen. per avere il G.i.p. incardinato un nuovo giudizio attribuendogli un diverso numero di iscrizione per gli stessi fatti sui quali la Corte di cassazione si era già definitivamente pronunciata con la sopra indicata sentenza di annullamento senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che , di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Anzitutto, con riferimento al primo motivo di impugnazione, si osserva che con la sentenza n.222 del 2018 è stata dichiarato la illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, della I.fall. nella parte in cui non prevede che le pene accessorie possano avere durata inferiore a dieci anni . Pertanto, con il provvedimento impugnato il G.i.p. non ha esercitato una potestà legislativa costituzionalmente riservata al Parlamento, ma ha invece applicato la citata disposizione normativa nella sua nuova formulazione conseguente la sentenza additiva emessa dalla Corte costituzionale.

Inoltre, va evidenziato che la sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte di legittimità ha riguardato esclusivamente le pene accessorie, considerato che l'originario ricorso per cassazione riguardava la durata delle stesse e, pertanto, non si era pronunciata in ordine al profilo della responsabilità penale (cfr. parte motiva della sentenza n.38459/2019). A quanto sopra deve aggiungersi che la condanna alle sanzioni accessorie incostituzionali, ex art. 216, ultimo comma, I. fall., è intervenuta a seguito di sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Orbene, con riferimento specifico alla sentenza di patteggiamento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già affermato che l'illegalità sopraggiunta della pena principale concordata sulla base di parametri edittali incostituzionali (nella specie, quelli dettati per le cosiddette "droghe leggere" dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto ma dichiarato successivamente incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 Corte. cost.) determina la nullità dell'accordo, sicché la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo (Sez.

U, n. 33040 del 26/2/2015, Rv. 264206). Nel caso di specie, però, tale annullamento non poteva che riguardare le pene accessorie poiché solo per esse era stato proposto il primo ricorso per cassazione.

3. Parimenti manifestamente infondato è anche il secondo motivo di considerato che alcuna violazione dell'art.649 del codice di rito è configurabile nel caso di specie, atteso che il giudizio di rinvio ha riguardato esclusivamente, come già chiarito, le sole pene accessorie oggetto dell'annullamento e che pertanto non sussiste alcuna violazione del ne bis in idem.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del