Sentenza — n. 14794/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa rigettava la richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, volta a ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena concessa a Roberto Buccheri con sentenza irrevocabile il 4 novembre 2015. A ragione, rilevava che i delitti successivamente commessi per cui era intervenuta la nuova condanna non risultavano della stessa indole di quello relativo alla condanna per cui era stata concessa la sospensione condizionale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 14794/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa lamentando violazione di legge, sul rilievo che è stato ritenuto necessario, ai fini della revoca della sospensione condizionale, un requisito del nuovo delitto non previsto dall'art. dell'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISAnel procedimento a carico di: BUCCHERI ROBERTO nato a MILANO il 25/11/1970 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del GIP TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato .
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa rigettava la richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, volta a ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena concessa a Roberto Buccheri con sentenza irrevocabile il 4 novembre 2015. A ragione, rilevava che i delitti successivamente commessi per cui era intervenuta la nuova condanna non risultavano della stessa indole di quello relativo alla condanna per cui era stata concessa la sospensione condizionale.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa lamentando violazione di legge, sul rilievo che è stato ritenuto necessario, ai fini della revoca della sospensione condizionale, un requisito del nuovo delitto non previsto dall'art. dell'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
2. Contrariamente a quanto rilevato dal giudice dell'esecuzione nel motivare la decisione di rigetto a fronte della nuova condanna avente ad oggetto delitti, la commissione nei termini stabiliti di un ulteriore delitto, quale che sia la sua natura, è sempre causa di revoca della sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché l'identità dell'indole del reato ivi menzionata si riferisce unicamente alle contravvenzioni e dunque non si estende ai delitti (tra le altre, Sez. 6 n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688, Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis, Rv. 240679).
3. Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio, nel quale dovrà tenersi conto di quanto sopra, nonché potrà verificarsi, attraverso l'esame di merito, la data di commissione dei nuovi reati, ai fini del riscontro dell'ulteriore requisito temporale richiesto per la revoca.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa, Ufficio G.I.P. Così deciso il 18 marzo 2022. Il Consigliere este