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Sentenza — n. 14789/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14789/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14789/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORROTTO PIER GIUSEPPE nato a IVREA il 30/08/1964 avverso l'ordinanza del 30/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEZP SANTALUCI • lette/sentite le conclusioni del PG \NR,z).5\k\h-vgA4 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha disposto la revoca ex tunc della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata a Pier Giuseppe Corrotto. Ha rilevato, sulla base di quanto riferito dall'UEPE, che l'attività di lavoro, addotta per l'ammissione alla misura alternativa, è presuntivamente fittizia e che quindi Pier Giuseppe Corrotto non ha mai svolto l'attività indicata nella richiesta di affidamento in prova; che questi ha taciuto circostanze molto rilevanti al servizio sociale, in particolare: la fittizietà della sua occupazione o, quanto meno, di aver perso il posto di lavoro presso la società Inukshuk s.r.I., per la quale soltanto gli era stato prescritto di lavorare, non essendo certo autorizzato a lavorare per la casa madre araba su cui non erano stati condotti né erano agevolmente eseguibili accertamenti di nessun tipo; il suo asserito reimpiego presso altra società; la perquisizione subita e il nuovo procedimento penale in corso per aver ideato una struttura criminosa finalizzata all'utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché al riciclaggio o autoriciclaggio dei proventi delle frodi fiscali.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 14789/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero corruzione nell'esecuzione forzata ricorso per cassazione restituzione in pristino difetto di legittimazione del ministero pubblico collocamento in posizione provvisoria
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORROTTO PIER GIUSEPPE nato a IVREA il 30/08/1964 avverso l'ordinanza del 30/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEZP SANTALUCI • lette/sentite le conclusioni del PG \NR,z).5\k\h-vgA4 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha disposto la revoca ex tunc della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata a Pier Giuseppe Corrotto. Ha rilevato, sulla base di quanto riferito dall'UEPE, che l'attività di lavoro, addotta per l'ammissione alla misura alternativa, è presuntivamente fittizia e che quindi Pier Giuseppe Corrotto non ha mai svolto l'attività indicata nella richiesta di affidamento in prova; che questi ha taciuto circostanze molto rilevanti al servizio sociale, in particolare: la fittizietà della sua occupazione o, quanto meno, di aver perso il posto di lavoro presso la società Inukshuk s.r.I., per la quale soltanto gli era stato prescritto di lavorare, non essendo certo autorizzato a lavorare per la casa madre araba su cui non erano stati condotti né erano agevolmente eseguibili accertamenti di nessun tipo; il suo asserito reimpiego presso altra società; la perquisizione subita e il nuovo procedimento penale in corso per aver ideato una struttura criminosa finalizzata all'utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché al riciclaggio o autoriciclaggio dei proventi delle frodi fiscali.

Il Tribunale ha quindi ritenuto l'inidoneità del comportamento complessivo dell'affidato a perseguire gli scopi rieducativi.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Pier Giuseppe Corrotto, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il ricorrente non ha potuto esplicare le proprie difese perché mai gli è stato contestato alcunché dall'UEPE e mai il Magistrato di sorveglianza gli ha chiesto ragione delle anomalie riscontrate dall'UEPE nelle sue buste paga. Il Magistrato non lo ha sentito personalmente prima di decidere la sospensione della misura, ma si è servito del collegamento via web che non consente una utile difesa. Se fosse stata data la possibilità, il ricorrente avrebbe potuto chiarire la questione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il Tribunale non ha svolto alcuna istruttoria e ha recepito acriticamente la relazione dell'UEPE. Ha quindi motivato in modo contrastante con la realtà dei fatti.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Pier Giuseppe Corrotto ha avuto modo di esplicare pienamente le sue difese nel procedimento di sorveglianza. Come si ricava dalla impugnata ordinanza, all'indomani del provvedimento di sospensione in via provvisoria della misura dell'affidamento in prova ha depositato memoria al Tribunale con cui ha esposto le sue ragioni. Successivamente la difesa ha preso parte all'udienza dinnanzi al Tribunale e in quella sede ha potuto rappresentare gli elementi e articolare gli argomenti contrari alla revoca della misura. Il ricorrente, peraltro, ha affermato di essere stato sentito dal Magistrato di sorveglianza mediante collegamento a distanza, strumento questo che, al di là delle deduzioni di ricorso, ben consente una utile difesa. Non si vede pertanto in cosa possa essere consistita la prospettata compressione dei diritti difensivi.

3. Il secondo motivo è pur esso manifestamente infondato. Con esso non viene prospettata alcuna incompletezza motivazionale o altro difetto della motivazione, ma sono reiterati gli argomenti difensivi ampiamente esaminati dal Tribunale. Nell'ordinanza impugnata sono indicate e debitamente illustrate le ragioni che hanno condotto al provvedimento di revoca; sono compiutamente esposti gli elementi di fatto che hanno indotto il Tribunale a concludere che il ricorrente abbia tenuto un comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura, facendo venir meno le premesse della sua applicazione.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lia ricorrente 41 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 marzo 2022 Il cohsiliere e tensore Il presidente Gius Sa talU