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Ordinanza — n. 14785/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court reclassifies a direct appeal as an opposition to ensure the executing judge reviews the penalty extinction request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14785/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed an order rejecting a request for penalty extinction, arguing the court failed to apply recidiva aggravata rules correctly. The Court of Cassation held that such extinction requests must be reviewed de plano by the executing judge without a hearing, making a direct appeal procedurally improper. Consequently, the Court reclassified the appeal as an opposition to preserve the right to a second review by the executing judge.

Regesto Legislator

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Art. 676 cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.: When a party directly appeals a de plano order on penalty extinction, the appeal is reclassified as an opposition to allow the executing judge to conduct a full review.

Parole chiave

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penalty extinction de plano procedure recidiva aggravata opposizione vs appello giudice dell'esecuzione recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 676 cod. proc. pen.
In via generale e impregiudicato ogni futuro accertamento sul caso concreto compete dunque al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., delibare le questioni sull'estinzione della pena procedendo con il rito disciplinato dall'art.
Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
676, commi 1 e 2, in relazione all'art. 667, comma 4, cod.
Art. 666 cod. proc. pen.
265538 - 01), gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che tratterà le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod.
Art. 172 cod. pen.
A ragione del provvedimento il giudice dell'esecuzione - preso atto che Osazuwa era stato condannato con la recidiva e che risultava a carico del reo l'applicazione della recidiva aggravata con sentenza del 23 novembre 2005, irrevocabile il 4 gennaio 2006 - ha argomentato dal disposto dell'art. 172, ultimo comma, cod.
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Tuttavia, il ricorso non è da dichiararsi inammissibile, ma va qualificato come opposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod.
art. 172 cod. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona chiedendone l'annullamento in forza di un unico motivo con cui ha prospettato la violazione dell'art. 172 cod. pen.
art. 676 cod. proc. pen
In via generale e impregiudicato ogni futuro accertamento sul caso concreto compete dunque al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., delibare le questioni sull'estinzione della pena procedendo con il rito disciplinato dall'art.
art. 666 cod. proc. pen
265538 - 01), gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che tratterà le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark
Quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, ma anche lì dove abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase (v, fra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv.
Sez. 1, n. 28126 del 06/05/2021, Vucaj
costituisce chiara manifestazione (Sez. 1, n. 28126 del 06/05/2021, Vucaj, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone
28126 del 06/05/2021, Vucaj, non mass.; Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VERONAnel procedimento a carico di: OSAZUWA EDOS nato il 25/02/1981 avverso l'ordinanza del 29/07/2021 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette le conclusioni del PG, GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 29 luglio 2021, il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale avente ad oggetto la declaratoria di estinzione della pena detentiva di anni mesi otto di reclusione inflitta a Edos Osazuwa con la sentenza resa dal medesimo Tribunale il 2 dicembre 2008, irrevocabile il 6 febbraio 2009, in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen., ha rigettato la richiesta. A ragione del provvedimento il giudice dell'esecuzione - preso atto che Osazuwa era stato condannato con la recidiva e che risultava a carico del reo l'applicazione della recidiva aggravata con sentenza del 23 novembre 2005, irrevocabile il 4 gennaio 2006 - ha argomentato dal disposto dell'art. 172, ultimo comma, cod. pen. per concludere che l'estinzione non poteva aver luogo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona chiedendone l'annullamento in forza di un unico motivo con cui ha prospettato la violazione dell'art. 172 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione, secondo il ricorrente, non ha fatto retto governo della norma indicata, in quanto la recidiva aggravata è ostativa alla maturazione dell'estinzione della pena soltanto nei casi in cui l'accertamento della stessa sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna alla pena oggetto della verifica, o in un diverso giudizio ma in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra la suddetta sentenza e la data di maturazione dell'effetto estintivo, mentre è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa: e proprio quest'ultima era la condizione del reo venuta in rilievo nell'esame compiuto dal giudice dell'esecuzione.

3. Il Procuratore generale si è espresso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo da condividersi la posizione del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Si verte in un'ipotesi di estinzione della pena e, al lume dell'art. 676, commi 1 e 2, in relazione all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio. In via generale e impregiudicato ogni futuro accertamento sul caso concreto compete dunque al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., delibare le questioni sull'estinzione della pena procedendo con il rito disciplinato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, ma anche lì dove abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase (v, fra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01), gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che tratterà le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per un'udienza camerale.

2. Nel caso in esame, dal Pubblico Ministero è stata formulata la richiesta di accertamento dell'estinzione della pena detentiva suindicata, inflitta a Osazuwa, ai sensi dell'art. 172 cod. pen. A fronte di tale prospettazione, il Tribunale di Verona ha emesso de plano il sopra indicato provvedimento che ha rigettato la richiesta, ma, dopo, non si è svolta la fase dell'opposizione, avendo l'Autorità requirente proposto avverso quell'atto ricorso immediato per cassazione: ricorso che non può, tuttavia, dare luogo all'esame della sopra richiamata doglianza per la ragione spiegata.

Infatti, se si procedesse in questa sede omisso medio, le parti (ivi incluso il pubblico ministero, come si trae dalla precisa lettera della norma) sarebbero private della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice che ha emesso l'originario provvedimento inaudita altera parte, giudice che, a differenza di quello di legittimità, ha cognizione piena della doglianza ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che le parti non sono state ancora in grado di sottoporre a un giudice di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha - con il richiamo del rito di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - previsto la fase dell'opposizione proprio per le corrispondenti peculiarità.

Tuttavia, il ricorso non è da dichiararsi inammissibile, ma va qualificato come opposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dovendo ritenersi consentita la qualificazione dell'atto di impugnazione per la piena osservanza dell'indicato principio generale, di cui l'ultimo comma dell'art. 568 cit. costituisce chiara manifestazione (Sez. 1, n. 28126 del 06/05/2021, Vucaj, non mass.; Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone, Rv. 257006 - 01), non apparendo consentaneo al citato principio far discendere l'effetto della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione dall'erronea qualificazione della stessa, anche per non pregiudicare la possibilità - stabilita dall'ordinamento - che i destinatari del provvedimento de plano abbiano una seconda pronuncia di merito all'esito del loro concorso effettivo al procedimento e, comunque, della fase camerale partecipata in cui abbiano avuto piena facoltà di svolgere le proprie difese.

3. Qualificato il ricorso come opposizione, si deve, quindi, procedere alla conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Verona, affinché venga espletata la relativa fase, ai sensi degli artt. 676, commi i. e 2, 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione. Così deciso il 2 marzo 2022 Il Consig 'er