Sentenza — n. 14775/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è fondato. È stata sollevata nel ricorso, ed era stata portata all'attenzione del giudice dell'esecuzione, l'incolpevole impossibilità del condannato di ottemperare alla condizione posta al beneficio della sospensione condizionale. A tale allegazione, il giudice dell'esecuzione non ha dato alcuna risposta, limitandosi a constatare la mancata prestazione di attività lavorativa non retribuita da parte del Di Bella. 1.1. Secondo l'esegesi di legittimità di questa Corte, «Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla semplice presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve anche procedere a una verifica dell'esigibilità della prestazione stessa, una volta compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia 9\1\ stato subordinato il beneficio» (Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009, dep. 2010, Esposito, Rv. 246108;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen; Sentenza — n. 14775/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, in quanto gli apprezzamenti che sono stati trascurati richiedono un'attività valutativa che deve essere compiuta da detto giudice.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BELLA CASTRENZE, nato a PALERMO il 28/12/1980 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI lette le conclusioni del Procuratore generale, CIRO ANGELILLIS, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 9/6/2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo - su richiesta della Procura della Repubblica in sede - ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Castrenze Di Bella con la sentenza del Tribunale di Palermo del 29/1/2020, irrevocabile il 16/3/2020. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il condannato non aveva svolto l'attività lavorativa non retribuita per la durata di trenta giorni, che era stata dedotta a condizione del riconoscimento del beneficio ex art. 163 cod. pen.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Melchiorre Piscitello, lamentando violazione di legge con riferimento all'assenza o alla mera apparenza della motivazione. Lamenta il ricorrente che non vi sia alcuna motivazione sulla circostanza, dedotta in sede di discussione, della incolpevole impossibilità per il Di Bella di ottemperare all'impegno di svolgere attività lavorativa presso l'ente "Agende Rosse", in quanto la definitività della condanna era intervenuta nel pieno dell'emergenza pandemica, sicché l'associazione interessata aveva comunicato l'impossibilità di inserire il condannato nella propria struttura dovendo limitare il numero di volontari in ragione della necessità di rispettare la normativa anti- contagio. Pertanto, era stata richiesta la sospensione dell'incidente di esecuzione in attesa che l'associazione Agende Rosse ritornasse a regime, o, in subordine, si era chiesto di individuare altro ente disponibile all'immediata presa in carico del Di Bella ai fini qui di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. È stata sollevata nel ricorso, ed era stata portata all'attenzione del giudice dell'esecuzione, l'incolpevole impossibilità del condannato di ottemperare alla condizione posta al beneficio della sospensione condizionale. A tale allegazione, il giudice dell'esecuzione non ha dato alcuna risposta, limitandosi a constatare la mancata prestazione di attività lavorativa non retribuita da parte del Di Bella. 1.1. Secondo l'esegesi di legittimità di questa Corte, «Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla semplice presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve anche procedere a una verifica dell'esigibilità della prestazione stessa, una volta compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia 9\1\ stato subordinato il beneficio» (Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009, dep. 2010, Esposito, Rv. 246108;
Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615). 1.2. Nell'impugnata ordinanza è stata pretermessa la verifica dell'esigi- bilità della prestazione lavorativa nelle concrete circostanze in cui essa doveva intervenire; inoltre è mancato l'apprezzamento del grado di collaborazione del condannato diretto all'adempimento della prestazione dedotta in condizione, sicché sono apprezzabili i vizi di legittimità denunciati. Invero, come affermato da costante giurisprudenza, al giudice dell'esecuzione compete anche di accer- tare l'eventuale incolpevole inadempimento o le ragioni del ritardato adempi- mento, laddove derivante da allegata impossibilità anche solo contingente, tale da escludere, ove ritenuta sussistente, la revoca del beneficio (in termini, ex multis, Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Rv. 257587;
Sez. 1, n. 6368 del 28/01/2020, Incalcaterra, Rv. 278075).
2. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, in quanto gli apprezzamenti che sono stati trascurati richiedono un'attività valutativa che deve essere compiuta da detto giudice.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Così deciso il