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Sentenza — n. 14771/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against a first-instance order maintaining civil asset seizure in criminal proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14771/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Salvatore Capacchione and his company inadmissible. The appellants challenged a first-instance order that upheld a civil asset seizure related to alleged fraud in bankruptcy proceedings. The court rejected the arguments because the underlying criminal judgment was already annulled, and the civil effects remained subject to specific judicial verification rather than automatic restoration.

Regesto Legislator

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Art. 652, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: When a criminal judgment is annulled solely regarding civil effects, the first-instance order maintaining civil asset seizure remains valid until the new civil judgment explicitly orders its release, and new grounds or late filings are inadmissible.

Parole chiave

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asset seizure maintenance civil effects annulment inadmissible appeals bankruptcy fraud procedural time limits confisca dei beni concordato nel fallimento restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 652, comma 1, cod. proc. pen.
Siffatta conclusione è confortata dal chiaro disposto dell'art. 652 cod.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
L'inammissibilità dell'originario ricorso si estende - ex art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 316 cod. proc. pen
Sebbene l'art. 316 cod. proc. pen.
art. 652 cod. proc. pen
Siffatta conclusione è confortata dal chiaro disposto dell'art. 652 cod. proc. pen.
art. 317 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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C. cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAPACCHIONE SALVATORE nato a NAPOLI il 14/11/1961 SOCIETA' DIREXI -SERVIZI PER I TRUST S.R.L. avverso l'ordina,nza del 14/07/2020 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARAC,ENO;e; . lette/seyite le conclusioni del PG , tiV /e4Z -i„, A0,0 ee„,) ,izuz „Jiúbh9 dk- M,D—tiM-4;

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento emesso in data 14 luglio 2020 il Tribunale di Perugia, giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di opposizione, ha respinto l'istanza di restituzione dei beni (immobili e mobili) oggetto di sequestro conservativo disposto nel procedimento n. 4865/2005 R.G.N.R. in favore della costituita parte civile, la curatela del fallimento Consorzio IREC, dichiarando la perdurante efficacia del vincolo con riferimento al reato di bancarotta postfallimentare (capo a) e ordinando di mantenere ferme le trascrizioni, ove ancora non cancellate o di procedere, se già oggetto di effettiva eliminazione, ad una ritrascrizione con riferimento agli immobili siti in Napoli, Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, e in Caserta, viale Lincoln, c.d. ex Saint Gobain; ha, inoltre, dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione di documenti proposta nell'interesse di Salvatore Capacchione. 1.1.

Va premessa, all'illustrazione delle ragioni della decisione, una breve ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio di cognizione. Nel procedimento n. 4865/05 R.G.N.R. nei confronti di Capacchione Salvatore ed altri erano state elevate le seguenti imputazioni: (capo a) bancarotta fraudolenta patrimoniale postfallinnentare in relazione al fallimento, dichiarato il 23 maggio 1994, della società Consorzio IREC - Interventi Regionali nell'Edilizia Pubblica coop. a r.l. (c.d. Consorzio IREC 1). Tale delitto (realizzato, in ipotesi di accusa, attraverso la sottrazione alla procedura fallimentare e conseguente dispersione della somma di lire 19.180.877.070 che il comune di Napoli avrebbe dovuto erogare alla fallita e non alla S.P.C. -Società di Partecipazione Cooperativa s.p.a.- che non aveva alcun titolo alla sua riscossione) era stato contestato a Salvatore Capacchione -quale amministratore di fatto e membro del consiglio di amministrazione della fallita e quale amministratore di fatto della S.P.C., a Salvatore D'Aiello -amministratore della fallita-, a Nicola Castiello -amministratore della S.P.C.-, a Guido Granzotto - legale incaricato dal Capacchione di seguire la procedura fallimentare- e a Raffaele Campioni -curatore fallimentare-; (capo b) bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritta ai soli imputati Capacchione e D'Aiello per aver distratto, prima della dichiarazione di fallimento, l'intero patrimonio immobiliare del fallito Consorzio IREC 1, conferito al Consorzio Edilabit, in assenza di qualsiasi corrispettivo o vantaggio per la fallita, in occasione della fusione per incorporazione del Consorzio IREC 1 nel Consorzio Edilabit;(capo c) reato di rifiuto di atti di ufficio che andavano compiuti senza ritardo contestato al solo curatore Raffaele Campioni.

Nell'ambito di tale procedimento con provvedimento del 13 ottobre 2008 il G.u.p. del Tribunale di Perugia, su richiesta avanzata dalla parte civile Fallimento Consorzio IREC 1, disponeva il sequestro conservativo a) dell'immobile sito in Napoli, Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone e dei canoni di locazione dovuti dal conduttore;

b) degli immobili siti in Caserta viale Lincon c.d. "ex Saint Gobain", e dei canoni di locazione dovuti dal conduttore:

c) delle somme giacenti su due libretti di risparmio intestati a Coco Leonardo, quale residuo di somme versate dal Comune di Napoli. Il 10 novembre 2015 il Tribunale di Perugia assolveva tutti gli imputati dai reati come rispettivamente ascritti, dichiarando la perdita di efficacia del sequestro conservativo e disponendo che al dissequestro si provvedesse al passaggio in giudicato della sentenza. Con sentenza del 23 maggio 2018 la Corte di appello di Perugia, decidendo sulle impugnazioni proposte dal Pubblico ministero e dalle parti civili Fallimento Consorzio IREC 1 e Consorzio IREC -Realizzazioni di Edilizia Pubblica Consortile - soc. consortile a r.l. (c.d.

Consorzio IREC 2), dichiarava inammissibili gli appelli in relazione ai reati di cui ai capi b) e c) per essere i medesimi estinti per prescrizione già prima della sentenza di primo grado e confermava la statuizione assolutoria con riferimento al capo a). Con sentenza n. 11928 del 17 gennaio 2020 la Quinta sezione penale della Corte di cassazione, investita dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia e dalle parti civili Consorzio Irec 2 e Fallimento Consorzio Irec 1, disponeva l'annullamento, agli effetti civili, della sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui al capo a) con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ritenendo fondate le censure rivolte alla decisione nella parte in cui aveva escluso la sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, della bancarotta postfallimentare; dichiarava inammissibile nel resto il ricorso del Fallimento Consorzio IREC 1 e inammissibile, ai sensi dell'art. 608, comma 1 bis, cod. proc. pen. il ricorso del Procuratore generale. 1.2 Tanto precisato, a ragione della decisione assunta il Tribunale di Perugia ha osservato che: -la Corte di cassazione, nella citata pronunzia, aveva esplicitamente riconosciuto la perdurante efficacia del sequestro conservativo limitatamente al capo a), per il quale era stato disposto l'annullamento agli effetti civili; - l'art. 317, comma 4, cod. proc. pen. prevede, infatti, che gli effetti del sequestro conservativo cessano quando la sentenza di proscioglimento o di assoluzione non è più soggetta a impugnazione, con ciò dovendosi intendere ogni forma e tipologia di impugnazione proponibile dai soggetti all'uopo legittimati, incluse, oltre alle impugnazioni proposte agli effetti penali, quelle proposte, in caso di sentenza di proscioglimento, dalla parte civile ai soli effetti della responsabilità civile ex art. 576 cod. proc. pen; - la perdita di efficacia del sequestro conservativo, che ha natura sostanzialmente civilistica, fungendo da garanzia patrimoniale per il soddisfacimento delle obbligazioni civili, si verifica, di conseguenza, solo alla definitività della sentenza di proscioglimento, dopo l'esaurimento di tutti i gradi di giudizio, ivi compresi quelli conseguenti all'impugnazione proposta ai soli effetti civili; - diversamente, se si opinasse che l'annullamento agli effetti civili di una sentenza di proscioglimento determini l'inefficacia del sequestro disposto a garanzia di quegli stessi interessi che hanno legittimano l'impugnazione (accolta), si determinerebbe un effetto aberrante.

Il Tribunale, ha, infine, dichiarato l'inammissibilità della domanda avanzata nell'interesse di Capacchione Salvatore per genericità ed indeterminatezza della richiesta.

2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, con rituale ministero difensivo, Salvatore Capacchione e le società Ars Urbium e Direxi- Servizi per i trust, in persona del legale rappresentante pro tempore, Fabio Gentili. 2.1. Capacchione, con due atti, dal contenuto sovrapponibile, l'uno a firma dell'avv. Maurizio Giannone, l'altro a firma dell'avv. Arturo Bonsignore, si duole del fatto che il Tribunale abbia dichiarato, fuori dalle ipotesi consentite, l'inammissibilità dell'istanza volta ad ottenere la restituzione della documentazione a suo tempo sequestrata per finalità probatorie, pur essendone obbligatoria la restituzione con il passaggio in giudicato della sentenza, così come previsto dall'art. 150 d.P.R. n. 115 del 2002. 2.2.

Le società Ars Urbium e Direxi Servizi, con atto a firma dell'avvocato Maurizio Giannone, munito di procura speciale, hanno denunziato violazione di legge in relazione agli artt. 316 e 652 cod. proc. pen. Assumono le ricorrenti che la decisione impugnata avrebbe erroneamente sostenuto, in violazione dei principi processuali, la sopravvivenza di una misura cautelare, quale è il sequestro conservativo, pur dopo la conclusione del procedimento di cognizione con sentenza irrevocabile di assoluzione. Sebbene l'art. 316 cod. proc. pen. non annoveri, tra i presupposti per l'adozione della misura, "la sussistenza di indizi di reità", nondimeno è sempre richiesta "l'acquisizione di fondati indizi che possano far ritenere le cose sottoposte a cautela mezzo, prodotto, profitto del reato per cui si procede o ad esso pertinenti".

Il provvedimento cautelare può, pertanto, essere adottato solo in presenza del c.d. fumus boni iuris o meglio del fumus commissi delicti, divenendo, pertanto, inefficace quando l'infondatezza dell'accusa sia accertata da una sentenza irrevocabile di proscioglimento. Siffatta conclusione è confortata dal chiaro disposto dell'art. 652 cod. proc. pen. che statuisce l'efficacia di giudicato, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, della sentenza penale irrevocabile di assoluzione, sicché quanto alla sussistenza del fatto di bancarotta fraudolenta postfallimentare l'esito del processo civile non potrà che conformarsi alla sentenza di assoluzione pronunziata nel processo penale.

Ed ancora, poiché le parti civili hanno riassunto il giudizio innanzi al giudice civile solo nei confronti degli imputati, le società ricorrenti, divenute proprietarie del compendio sequestrato a seguito degli atti di trasferimento medio tempore intervenuti, subirebbero il pregiudizio conseguente alla "paradossale e persistente efficacia del provvedimento cautelare" senza poter azionare alcun rimedio, né in sede penale, avendo il giudice dell'esecuzione sancito l'ultrattività della misura cautelare, né nel giudizio civile di rinvio, del quale non sono parti.

3. Con motivi nuovi, pervenuti in data 21 aprile 2021, il nuovo difensore e procuratore speciale delle società ricorrenti, avv. Dario Vannetiello, ha dedotto: - violazione di legge in relazione all'art. 316, comma 2, cod. proc. pen.. La Corte di cassazione, con la pronuncia del 17 gennaio 2020, ha chiaramente escluso che le società ricorrenti, destinatarie del sequestro conservativo, possano essere considerate quali responsabili civili per difetto di vocatio in iudicium, espressamente chiarendo che parti del giudizio, anche di rinvio, sono solo gli imputati e le parti civili e statuendo, altresì, nei confronti delle odierne ricorrenti che "gli effetti del sequestro conservativo devono ritenersi cessati".

E, tuttavia, il Tribunale di Perugia ha illegittimamente sovvertito le predette statuizioni, ordinando di mantenere ferme le trascrizioni del sequestro conservativo ovvero di procedere alla ritrascrizione, ove le stesse fossero state nel frattempo eliminate, così incorrendo nella violazione del disposto di cui all'art. 316, comma 2, cod. proc. pen. Il sequestro conservativo dei beni di un terzo è, difatti, possibile solo nel caso in cui il terzo sia stato citato come responsabile civile ovvero sia titolare apparente del bene, presupposti nella specie insussistenti, con la conseguenza che il disposto sequestro, sia prima che dopo la pronuncia di annullamento, era ed è da ritenersi inefficace in quanto nullo; - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 317 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione per avere il Tribunale, evocando arresti non conferenti al caso in disamina, disposto il mantenimento del vincolo sine titulo, essendo intervenuta una sentenza definitiva di proscioglimento; - abnormità del provvedimento impugnato per avere il Tribunale ordinato, in difetto di propri e specifici poteri sul punto, nuova trascrizione del sequestro conservativo sui beni immobili siti in Napoli e in Caserta, nonostante il Pubblico ministero avesse disposto la cancellazione delle trascrizioni con provvedimento del 3 febbraio 2020, mai impugnato da alcuno né revocato dallo stesso P.m. 3.1.

In data 26 aprile 2021 è pervenuto, nell'interesse delle società ricorrenti, distinto atto denominato motivi nuovi a firma dell'avvocato Maurizio Giannone, con il quale il difensore ha inteso precisare che i responsabili civili Leonardo Coco e le società a r.l. Initer e Cooperativa Parmense furono citate per l'udienza preliminare ma non anche per il giudizio di primo grado e che, pertanto, come ha avuto modo di precisare la Corte di cassazione, anche ai fini del successivo giudizio di rinvio, parti del giudizio sono solo gli imputati e le parti civili.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott.ssa Elisabetta Ceniccola, ha depositato requisitorie scritte in data 25 e 28 aprile 2021, con le quale ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi anche con riferimento ai motivi nuovi presentati nell'interesse delle società.

6. Con successiva memoria l'avvocato Dario Vannetiello ha replicato alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Manifestamente infondata è l'impugnazione proposta nell'interesse di Salvatore Capacchione. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente dichiarato l'inammissibilità della istanza dal medesimo formulata, rilevandone la totale genericità e indeterminatezza, posto che il richiedente non solo non aveva minimamente specificato di quali documenti chiedeva la consegna, ma soprattutto perché avesse titolo alla loro restituzione. L'art. 262, comma 4, cod. proc. pen. dispone che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca, così come del resto solo l'avente diritto alla restituzione è nominato negli artt. 150 e seg. del rammentato d.P.R. n. 115 del 2002; mentre il ricorrente non ha nemmeno allegato di essere legittimato in proprio a presentare la richiesta e tanto è sufficiente a giustificare la negativa delibazione sull'ammissibilità dell'istanza.3.

Non diversa sorte meritano i ricorsi proposti nell'interesse delle società Ars Urbium e Direxi. Il provvedimento in verifica ha motivato il rigetto delle opposizioni sulla base della condivisibile interpretazione della sentenza della Corte di cassazione che, nell'annullare agli effetti civili la sentenza di assoluzione con riferimento al reato di bancarotta postfallinnentare, confermandola per i capi b) e c), ha espressamente disposto il mantenimento del sequestro conservativo in relazione al capo a). Al punto 5 del Considerato in diritto del citato pronunciamento si legge, infatti:

« Dall'accoglimento dei ricorsi delle predette parti civili consegue l'annullamento, agli effetti civili, della sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui al capo A) con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese del grado di legittimità. Nella parte in cui la sentenza di proscioglimento non è più soggetta ad impugnazione, gli effetti del sequestro conservativo devono ritenersi cessati», così escludendo esplicitamente la parte della sentenza per cui vi è stato il rinvio delle parti innanzi al giudice civile.

A tale specifica statuizione il giudice dell'esecuzione, richiesto di dichiarare la perdita di efficacia del sequestro conservativo nella sua interezza e di provvedere alla restituzione di tutti i beni mobili e immobili già sottoposti a vincolo, si è correttamente attenuto, osservando (a p.

15) che, alla luce degli elementi desumibili dall'incarto processuale, non era "allo stato possibile scindere il sequestro conservativo, individuando quali beni sottoposti a cautela siano riferibili ai capi b) e c) dell'imputazione e quali siano, invece, riconducibili al capo a) della stessa, per il quale la Suprema Corte ha esplicitamente riconosciuto la persistente efficacia del sequestro conservativo"; ulteriormente annotando (a p.

17) che alla restituzione parziale ostava, altresì, "l'oggettiva incertezza in merito alla corretta identificazione de/l'avente diritto, stante la pluralità di soggetti giuridici che hanno avanzato istanze in tal senso e la complessità dei rapporti giuridici sottostanti, non certo compiutamente chiariti nell'ambito del giudizio di merito". Con tali chiare e dirimenti ragioni i ricorsi omettono di confrontarsi, denunziando violazioni di legge all'evidenza insussistenti: così l'addotta violazione dell'art. 316, comma 2, cod. proc. pen., posto che l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione ha, nella sostanza, condiviso la ricostruzione del fumus boni iurís della pretesa risarcitoria vantata dalle parti civili, richiamando in senso adesivo le censure dalle stesse formulate con riferimento alla manifesta illogicità della motivazione della pronunzia assolutoria nella parte in cui aveva escluso la sussistenza della contestata bancarotta postfallimentare; così la violazione dell'art. 652 cod. proc. pen., che trova applicazione nel caso di sentenza irrevocabile, mentre l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili presuppone solo l'intangibilità degli effetti penali della sentenza impugnata di cui la cassazione annulla unicamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile o accoglie il ricorso della parte civile contro la decisione di proscioglimento dell'imputato.

E, nel caso in esame, la sentenza di annullamento ha demandato al giudice civile precisi accertamenti e verifiche tanto sull'elemento oggettivo quanto su quello soggettivo del reato di cui all'imputazione sub a) (v. punto 3. del Considerato in diritto).

3. L'inammissibilità dell'originario ricorso si estende - ex art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen. - ai motivi nuovi, cui si trasmette il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. Può solo aggiungersi che i motivi nuovi presentati dall'avvocato Vannetiello, nella parte in cui pongono la questione della nullità del sequestro conservativo in quanto disposto e mantenuto su beni di terzi non citati quali responsabili civili sono ex se inammissibili non solo perché privi di collegamento con i motivi originari, ma anche perché devolvono un tema sul quale il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; mentre quelli presentati dall'avvocato Giannone incorrono nell'inammissibilità anche per difetto di legittimazione soggettiva, avendo le parti ricorrenti in data 21 aprile 2021 nominato nuovo difensore (avv.

Vannetiello), conferendo a quest'ultimo procura speciale con revoca di "ogni altra nomina a difensore e procura speciale, ivi compresa quella effettuata in favore dell'avv. Giannone".

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000 pro capite.

P.Q.M.

Dichiara