Sentenza — n. 14566/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ILLARIONOVS DENISS nato a RIGA( LETTONIA) il 08/06/1994 avverso l'ordinanza del 01/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/saig-ite le conclusioni del PG (.:1(pejec,..e..Q te_m_ LAL i‘ Io CL4( R-17 Trasmessa As‘ex ar 3 n. 1 ter 88-95,4 332 Roma, "d IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 1 giugno 2021 ha respinto la domanda di sottoposizione a misura alternativa alla detenzione introdotta da Illarionovs Deniss.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 14566/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/saig-ite le conclusioni del PG (.:1(pejec,..e..Q te_m_ LAL i‘ Io CL4( R-17 Trasmessa As‘ex ar 3 n. 1 ter 88-95,4 332 Roma, "d IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 1 giugno 2021 ha respinto la domanda di sottoposizione a misura alternativa alla detenzione introdotta da Illarionovs Deniss.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ILLARIONOVS DENISS nato a RIGA( LETTONIA) il 08/06/1994 avverso l'ordinanza del 01/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/saig-ite le conclusioni del PG (.:1(pejec,..e..Q te_m_ LAL i‘ Io CL4( R-17 Trasmessa As‘ex ar 3 n. 1 ter 88-95,4 332 Roma, "d IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 1 giugno 2021 ha respinto la domanda di sottoposizione a misura alternativa alla detenzione introdotta da Illarionovs Deniss.
2. Con atto del 18 giugno 2021 Illarionovs Deniss, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1 Risulta dal tabulato DAP, acquisito in data odierna, che il ricorrente ha espiato la pena ed è stato rimesso in libertà in data 13 settembre 2021 e ciò esclude la permanenza dell'interesse ad ottenere la decisione sul ricorso. 3.2 II motivo della inammissibilità esclude ulteriori statuizioni in punto di spese e di oneri in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 16 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Stefan Mogi