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Sentenza — n. 13925/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against review tribunal rejecting request for retrial on detention order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13925/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giovanni Cefali's appeal against the Palermo Review Tribunal's refusal to order a retrial of his detention. Cefali argued that the detention order was flawed due to undisclosed evidence, lack of independent genetic evaluation, and insufficient reasoning regarding the gravity of the alleged crimes. The court found the detention justified by convergent investigative elements and stated that spontaneous statements made without a lawyer were admissible if voluntary, thereby upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 575, 110, 112, 56, 61, 62, 63, 64, 350, 374, 416-bis, 192, 374, 616 cod. pen. e cod. proc. pen.; The review tribunal's refusal to order a retrial is valid when the detention order is supported by convergent investigative elements and spontaneous statements made without a lawyer are admissible if voluntary.

Parole chiave

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detention order review tribunal spontaneous statements gravity of crime right of defense procedural retrial admissibility of evidence tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 575, 110, 112, 1° comma, n. 1, 56, 575, 416-bis.1 cod. pen.
Art. 61, 1° comma, n. 2, 110 cod. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 4, 7 I. n. 895 del 1967 - capo b
Si denuncia altresì la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'animus necandi (quarto motivo); - la violazione di legge con riguardo alla ritenuta aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod.
Art. 62, 63 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Non è stata in alcun modo vagliata ex art. 192 cod. proc. pen. la credibilità delle fonti dichiarative che risultano comunque viziate da forte malanimo nei confronti del ricorrente.
Art. 350, 7 cod. proc. pen.
- alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod.
Art. 374 cod. pen.
248641); irrealistica è l'ipotesi di cui all'art. 374 cod. pen., posto che le dichiarazioni erano state rese alla polizia giudiziaria senza rifiuto e rispondendo secondo verità, ancorché non sottoscrivendo il relativo verbale.
Art. 64 cod. proc. pen.
pen., per gli omessi avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen.; sono, infatti, utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 192 cod. proc. pen
Non è stata in alcun modo vagliata ex art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 37306 del 14/07/2010, Rv. 248641
è solo colui che sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini e non chi sia richiesto di riferire circostanze utili a tal fine dalla polizia giudiziaria, ancorché su delega del P.M.» (Sez. 5, n. 37306 del 14/07/2010, Rv. 248641); irrealistica è l'ipotesi di cui all'art.
Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 - dep. 2021, Minauro, Rv. 280242
pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 - dep. 2021, Minauro, Rv. 280242).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CEFALI GIOVANNI nato a PALERMO il 30/01/1969 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMOfissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG PIETRO GAETA che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato che atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, in funzione il tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Giovanni CEFALI avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 10 aprile 2021 per il concorso in tentato omicidio pluriaggravato di Colombo Giuseppe, Colombo Antonio e Colombo Fabrizio (artt. 56, 110, 112, primo comma, n. 1, 575, 416- bis.1 cod. pen. - capo e per il concorso nel porto illegale delle armi da sparo impiegate nell'occasione (artt. 61, primo comma, n. 2, e 110 cod. pen., 4 e 7 I. n. 895 del 1967 - capo b). Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare è stata ritenuta alla gravità indiziaria per i sopraindicati delitti sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, dagli elementi oggettivi che sono stati raccolti dalle investigazioni e che risultano convergenti con le dichiarazioni accusatorie e dall'individuazione fotografica effettuata da un teste oculare.

2. Ricorre Giovanni CEFALI, a mezzo del difensore avv. Carlo Catuogno, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge con riguardo all'avvenuta revoca della misura cautelare nei confronti del co-indagato Fava Attanasio, non essendo stati posti a disposizione della difesa gli atti posti a base del citato provvedimento, così ostacolando il diritto di difesa (primo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al rigetto dell'eccezione che fondatamente deduceva la nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione (secondo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria perché è stata stesa una motivazione apparente senza dare risposta alle doglianze difensive, con particolare al ruolo concorsuale dell'indagato (terzo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per essere state utilizzate le dichiarazioni di Colombo che sono state però rese senza le avvertenze di cui agli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., senza peraltro fornire risposta alle puntuali censure difensive.

Non è stata in alcun modo vagliata ex art. 192 cod. proc. pen. la credibilità delle fonti dichiarative che risultano comunque viziate da forte malanimo nei confronti del ricorrente. D'altra parte, le dichiarazioni di Chillemi sono generiche. Si denuncia altresì la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'animus necandi (quarto motivo); - la violazione di legge con riguardo alla ritenuta aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (quinto motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari, sotto il profilo della misura di massimo rigore (sesto, numerato settimo, motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile. 2.1. L'ordinanza impugnata ha avuto piena contezza del provvedimento con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, in data 20 aprile 2021, ha disposto la revoca della misura cautelare nei confronti del co-indagato Fava Attanasio, valutandone l'incidenza sulla posizione del ricorrente, sia in ordine alla generale credibilità del dichiarante Giuseppe Colombo, sia in ordine alla specifica incidenza del fatto processuale sopravvenuto sulla gravità indiziaria a carico dell'odierno ricorrente.

L'ordinanza motivatamente ha escluso qualsivoglia improprio effetto estensivo relativo alla sopravvenuta incertezza in ordine alla partecipazione di Fava al fatto delittuoso. 2.2. Il motivo si duole, del pari infondatamente, di una sorta di violazione processuale posta in essere dall'organo dell'accusa per non avere depositato, in sede di riesame, il materiale di indagine integrativo inerente proprio il co- indagato, ma di avere depositato la sola ordinanza di scarcerazione. Si tratta di doglianza generica e poco concludente, posto che il materiale in questione riguardava, come si evince dal provvedimento versato in atti, elementi a discarico di Fava (consulenza di immagini di un sistema di videosorveglianza; analisi dei tabulati telefonici relativi a Fava, ecc.) e non certo riguardanti CEFALI; del resto, il compendio decisorio che riporta tali indagini favorevoli a Fava è stato prodotto nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen., così disvelando i sopravvenuti elementi di incertezza per quella posizione processuale.

3. Il secondo motivo è inammissibile perché intrinsecamente contraddittorio e comunque manifestamente infondato in quanto difetta nella dimostrazione del presupposto fondante della tesi sostenuta: vale a dire, che l'ordinanza genetica recasse una motivazione «radicalmente assente o meramente apparente». Viceversa, dalla stessa prospettazione del motivo emerge come solo taluni profili articolati dalla difesa fossero stati omessi nell'ordinanza genetica, ciò che rende pienamente legittima l'eterointegrazione (giudicata peraltro satisfattiva dalla stessa difesa) ad opera dell'organo del riesame.

4. Il terzo motivo censura l'ipotesi di un concorso materiale, integrato dalla condotta di apripista del ricorrente, vale a dire di colui che condusse il commando omicida nel luogo in cui si trovava la famiglia Colombo. La ricostruzione dei fatti è condotta sulla scorta delle dichiarazioni rese da Chillemi Valentina, che il motivo assume essere state, nella sostanza, travisate dall'ordinanza impugnata. 4.1. L'assunto è infondato. L'ordinanza impugnata qualifica la condotta concorsuale in termini di contributo materiale e morale al fatto illecito: si tratta di una disamina (pagg. 9 e ss.) assai rigorosa, articolata e tutt'altro che apodittica e che, soprattutto, sfugge alla censura di travisamento prospettata dalla difesa.

L'elemento indiziario principale è costituito dalle dichiarazioni accusatorie di Giuseppe Colombo e dai riscontri ad esse offerti da altri, variegati elementi (video che ritrae Colombo nei pressi del bar; telefonata di Chillemi al 112). L'ordinanza si diffonde ampiamente per escludere «margini di errore del Colombo nell'individuazione del Cefali e della sua condotta»; l'ampio materiale riversato dalla difesa non smentisce affatto la ricostruzione degli eventi successiva alle ore 13.00. Tanto è vero che il motivo si rifugia esclusivamente nel piano delle alternative logiche, non riuscendo tuttavia nella dimostrazione di una manifesta illogicità dell'opzione valutativa prescelta dal Collegio.Ciò vale, soprattutto, in relazione alla ricostruzione operata nell'ordinanza impugnata (pag.

15) circa l'incompatibilità di ipotesi alternative a fronte di una azione criminosa che, per le modalità in cui si è svolta, non poteva che essere in fase di avanzata preparazione già al momento del colloquio pacificatore. Non deve essere dimenticato, del resto, che la lettura indiziaria effettuata dal Tribunale appare dotata di coerenza logica con il ruolo attivo assunto nella spedizione criminosa dal figlio dell'attuale ricorrente, Cefali Nicolò, non potendosi logicamente concepire (ed anzi, risultando manifestamente illogico) l'estraneità (se tale, a rischio vita) di Cefali Giovanni da una programmata azione criminosa nella quale era stato già ingaggiato il figlio di questi, Cefali Nicolò. Ciò, peraltro, è ulteriormente avvalorato, secondo la non illogica motivazione del Tribunale, dall'azione di raccolta successiva dei proiettili, non collocabile certo (neppure logicamente, prima che giuridicamente) in un post factum.

5. I restanti motivi sono inammissibili. Essi sono anzitutto inammissibili perché improntati ad una medesima metodologia strutturale, del tutto eccentrica rispetto al modello legale del ricorso per cassazione: ragione per cui possono essere trattati congiuntamente, anche a prescindere dal diverso oggetto di censura che ciascuno di essi reca. Va anticipato che le generiche denunce di violazione di legge non sono affatto articolate, ridondando, semmai, in presunti vizi motivazionali. 5.1. I motivi in questione sono articolati secondo un criterio che vede la riproduzione pressoché integrale dell'identico motivo di impugnazione già prospettato in sede di riesame, seguito da una generica affermazione censoria rispetto alla motivazione poi adottata sul punto dall'organo del riesame.

Affermazione, che, tuttavia, si riduce a semplici asserzioni circa l'apparenza (apoditticità, natura congetturale, ecc.) della motivazione del tribunale del riesame che, in realtà, non viene espressamente esaminata dal ricorso. Non è, in effetti, consentito muovere dalla integrale riproposizione degli originari motivi di impugnazione avanzati in sede di riesame e concludere che le argomentazioni difensive non sono state superate dalla motivazione del provvedimento impugnato; ciò senza spiegare il perché di tale conclusione e, soprattutto, senza confrontarsi in alcun modo proprio con la motivazione la cui congruità si censura.Si è, infatti, stabilito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); d'altra parte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

In breve, la mancanza di specificità del motivo va ravvisata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 5.2.

Nessuna inutilizzabilità attinge le dichiarazioni rese da Giuseppe Colombo in ragione della asserita violazione del disposto dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., come denuncia il quarto motivo che è pertanto manifestamente infondato. Nessuna ipotesi di reato è configurabile rispetto alla parte offesa dichiarante che, in primo momento, si rifiuta di sottoscrivere il verbale recante dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e che, in un secondo momento, accetta di sottoscrivere. In nessun caso si può ipotizzare il vizio processuale denunciato, posto che Colombo, dopo un momentaneo rifiuto di sottoscrivere (ma solo per timore di essere bollato, nel quartiere, come «sbirru»), decise di sottoscrivere regolarmente tutte le successive dichiarazioni.

Non può ovviamente venire in rilievo alcuna ipotesi di falsa testimonianza ex art. 372 cod. pen., benché sia ipotizzata dalla difesa; neppure può venire in discorso l'ipotesi di cui all'art. 371-bis cod. pen.: «Non integra il reato di false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.) colui che renda false o reticenti dichiarazioni .alla polizia giudiziaria, in quanto soggetto attivo del reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. è solo colui che sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini e non chi sia richiesto di riferire circostanze utili a tal fine dalla polizia giudiziaria, ancorché su delega del P.M.» (Sez. 5, n. 37306 del 14/07/2010, Rv. 248641); irrealistica è l'ipotesi di cui all'art. 374 cod. pen., posto che le dichiarazioni erano state rese alla polizia giudiziaria senza rifiuto e rispondendo secondo verità, ancorché non sottoscrivendo il relativo verbale.

Non viene, del resto, in rilievo alcuna violazione dell'art. 63, comma 4, cod. proc. pen., per gli omessi avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen.; sono, infatti, utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 - dep. 2021, Minauro, Rv. 280242). 5.3.

Generica e priva di qualsivoglia specificità è poi la censura che attiene al preteso difetto di motivazione in ordine all'animus necandi e, dunque, alla configurazione dell'ipotesi di tentativo di omicidio. Il ricorso ignora la motivazione che (pag.

11) offre una serie di ineccepibili ragioni per la condivisibile qualificazione del fatto nei termini suddetti. 5.4. Stesso rilievo vale per stabilire la evidente impossibilità di scrutinio del motivo che denuncia l'omessa motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. (pag. 11). D'altra parte, il tribunale del riesame ha rilevato, senza ricevere alcuna contestazione sul punto, che il tema non era oggetto dì specifica contestazione da parte della difesa, con ogni ulteriore conseguenza in questa sede in punto di ammissibilità dell'impugnazione. 5.5.

È, infine, è inammissibile il motivo con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari di massimo grado.La difesa articola la censura secondo una metodologia non corretta: Cr) C.1 Ce7 premette e trascrive una parte della memoria già presentata in sede di riesame e poi si limita genericamente ad affermare che l'ordinanza sarebbe rimasta X P assolutamente silente ed elusiva, nonché travisante degli elementi dedotti, G3 • In sicché non avrebbe assolto ai compiti assegnati (il ricorso asserisce: «basterà a l confrontare e comparare quanto colà laconicamente affermato dal Decidente con o3o 5 quanto la Difesa aveva denunciato in Memoria ut sopra per rendersi facilmente conto di come il Tribunale si è autocelebrato in motivazione, ma, su di un piano o o realmente controdeduzionale e confutativo, nulla ha saputo opporre alle censure E 0:5 difensive»).

5. E rr o Si tratta di una non consentita tecnica redazionale che vorrebbe affidare al giudice di legittimità il compito di individuare un generico difetto di motivazione del provvedimento sottoposto a scrutinio.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla canc