Sentenza — n. 13671/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PILO GIOVANNI nato a PALERMO il 14/09/1969 avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI; lette le conclusioni del PG Domenico Seccia che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 13671/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Pilo Giovanni ha proposto, personalmente, ricorso, indirizzato al Tribunale di sorveglianza di Palermo, avverso l'ordinanza con cui detto Tribunale ha rigettato, in data 24.06.2021, le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare formulate in relazione alla pena in espiazione di anni 6 mesi 4 di reclusione inflitta per tre episodi di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso; deduce che la pena residua si riferisce a reati comuni ed è inferiore ai due anni, e chiede di essere ammesso alla detenzione domiciliare con ausilio di braccialetto elettronico, rilevando di essere già stato ammesso alla misura domiciliare in relazione ad altro processo relativo alla violazione degli artt. 56, 629 e 416 bis cod.pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PILO GIOVANNI nato a PALERMO il 14/09/1969 avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI; lette le conclusioni del PG Domenico Seccia che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Pilo Giovanni ha proposto, personalmente, ricorso, indirizzato al Tribunale di sorveglianza di Palermo, avverso l'ordinanza con cui detto Tribunale ha rigettato, in data 24.06.2021, le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare formulate in relazione alla pena in espiazione di anni 6 mesi 4 di reclusione inflitta per tre episodi di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso; deduce che la pena residua si riferisce a reati comuni ed è inferiore ai due anni, e chiede di essere ammesso alla detenzione domiciliare con ausilio di braccialetto elettronico, rilevando di essere già stato ammesso alla misura domiciliare in relazione ad altro processo relativo alla violazione degli artt. 56, 629 e 416 bis cod.pen.
2. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
3. Il ricorso per cassazione (tale dovendosi qualificare l'impugnazione proposta avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza) deve essere dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato, in quanto, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte interessata personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. Un. n. 8914 del 21/12/2017, depositata il 23/02/2018, Rv. 272010).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere