Cassation court dismisses appeal on burden of proof and merit review grounds regarding detention conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Ministry of Justice's appeal inadmissible for manifestly unfounded and merit-based grounds. The lower court applied the relative presumption of truth to the detainee's allegations due to the administration's failure to provide evidence, while the reduction of sentence was upheld despite the prisoner's complaint about the bathroom location. The Court ruled that the administrative body failed its burden of proof and that the lower court's assessment of detention conditions constituted a matter of merit, not a legal violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-ter Ord. pen.; In proceedings under Art. 35-ter Ord. pen., allegations by the detainee regarding detention conditions are supported by a relative presumption of truth if the administrative authority fails to provide contrary evidence, and appeals challenging the factual assessment of detention conditions are inadmissible as they constitute matters of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/ PUTIGNANO DOMENICO nato a OSTUNI il 05/03/1977 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila - parzialmente riformando l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza, adottata sull'istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione che era stata avanzata, ai sensi dell'art. 35 -ter Ord. pen., dal detenuto Putignano Domenico - ha concesso una riduzione di pena ulteriore di giorni 244 per alcuni periodi trascorsi presso gli istituti di pena di Roma Rebibbia, Bari e Foggia. 9-Ì 2. Avverso l'ordinanza resa in sede di gravame il Ministero della Giustizia, assistito dall'Avvocatura dello Stato, propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce l'errata applicazione del principio dell'onere della prova. Il Tribunale di sorveglianza, con riferimento ai luoghi di detenzione di Bari e Foggia e ai periodi per i quali facevano difetto specifici elementi conoscitivi, non si è fatto carico di approfondire le ragioni delle eventuali mancate informazioni, né di esperire vie istruttorie alternative, ma ha convalidato, sic et sempliciter, le allegazioni del detenuto senza considerare l'incolpevole impossibilità dell'amministrazione di reperire i dati istruttori. 2.2.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 35 -ter Ord. pen. con riferimento alla valutazione delle condizioni detentive. Dopo aver richiamato i più recenti arresti giurisprudenziali sul tema, il Tribunale di sorveglianza ha concesso il ristoro rispetto alla carcerazione patita dall'interessato presso l'istituto penitenziario di Rebibbia senza valutare la situazione detentiva complessiva ed attribuendo rilevanza decisiva alla presenza nella stanza detentiva di un WC, trascurando tuttavia che esso era separato dall'ambiente preposto all'espletamento delle funzioni di vita quotidiana da un muro di altezza pari a metri 1,50, quindi idoneo ad evitare che l'uso avvenisse alla vista di terze persone, così salvaguardano la riservatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. A fronte della carenza di informazioni richieste all'Amministrazione penitenziaria - che o non aveva risposto o si era dichiarata impossibilitata a fornirle per assenza della relativa documentazione - il Tribunale di sorveglianza ha considerato fondate le allegazioni del detenuto, peraltro riscontrate, quanto alla detenzione presso l'istituto di Bari, dall'accertamento del magistrato di sorveglianza relativo ad un periodo sovrapponibile. Così operando, il Tribunale ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui, nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata, e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario (Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020, Di Primo, Rv. 279208-01;
Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, Lucchese, Rv. 273144-01). Il mancato assolvimento dell'onere ha determinato l'esito decisorio, in questa sede vanamente contestato.
2. Il secondo motivo di ricorso è interamente versato in fatto. Il vizio, pur formalmente denunziato come violazione di legge, si risolve, nella sostanza, in censure di merito non consentite in questa sede. Il provvedimento impugnato ha fornito una giustificazione sul punto attinto dalle censure, osservando che la presenza del WC all'interno della stessa stanza dove il detenuto cucina, mangia e dorme senza un'effettiva separazione aveva inciso sulla condizione detentiva rendendola degradante e comprimendo non solo il diritto alla riservatezza ma anche la salubrità dell'ambiente.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza che il Ministero della giustizia e l'Amministrazione penitenziaria debbano essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, in Roma 25 febb