Cassation court dismisses Ministry appeal against prison court allowing differentiated regime detainee to buy standard model 72 food.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Ministry of Justice's appeal against a prison court order allowing a differentiated regime detainee to purchase specific food items from the standard 'model 72' list. The Ministry argued that the lower court misinterpreted Constitutional Court rulings by permitting such purchases, claiming it undermined security and prevented the detainee from gaining internal supremacy. The court held that the lower court correctly applied precedent, finding no violation of the regime's specific needs to prevent external communication or internal criminal influence, and thus dismissed the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis Ord. pen.; Art. 3 e 27 Cost.; The prohibition of purchasing standard model 72 food items for differentiated regime detainees is illegitimate only if it hinders the regime's specific goals of preventing external communication and internal criminal supremacy; otherwise, such purchases do not constitute an unreasonable burden.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia in procedimento riguardante Faccilongo Saverio, nato a Bari il 06/10/1986 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Angelo Raffaele Seccia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataì
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma, in parziale riforma dell'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Viterbo, accoglieva il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto Saverio Faccilongo, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., il quale si era doluto del fatto che non gli fosse consentito di acquistare al c.d. sopravvitto («modello 72») gli stessi generi alimentari previsti per i detenuti in regime ordinario. Il Tribunale - dopo aver richiamato, tra l'altro, la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 12 ottobre 2018, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., nella parte in cui impone, ai detenuti assoggettati al corrispondente regime, il divieto di cuocere cibi, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., trattandosi di limitazione non funzionale allo scopo di evitare flussi informativi con l'associazione criminale di appartenenza - ricordava come la sospensione delle regole del trattamento ordinario dovesse essere esclusivamente finalizzata a prevenire i contatti del soggetto ristretto con i membri della consorteria ancora in libertà, onde impedire ad essa di perpetrare ulteriormente le sue attività illecite.
La riduzione del novero dei cibi acquistabili al sopravvitto, per tale più ristretta platea di detenuti, sarebbe totalmente inconferente rispetto a tale ratio e, come tale, risulterebbe ingiustamente lesiva.
2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, sviluppando unico articolato motivo, che denuncia violazione di legge. L'Amministrazione ricorrente assume che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente interpretato la decisione della Corte costituzionale n. 186 del 2018, sopra menzionata, traendo arbitrariamente da essa la conclusione della illegittimità, per i detenuti assoggettati a speciale regime penitenziario, di qualunque limitazione inerente quantità e qualità dei cibi da acquistare. In realtà, proprio la Corte costituzionale, in detta decisione, avrebbe ritenuto congruo il mantenimento di modalità di controllo tali da escludere che, attraverso l'acquisto di beni alimentari di lusso, o di particolare pregio, i detenuti in discorso potesse acquisire o perpetuare una posizione di supremazia all'interno dell'istituto penitenziario.
L'Amministrazione ricorrente sostiene che, a scongiurare il rischio testé evocato, non sarebbero adeguati i limiti di spesa previsti per i detenuti in regime penitenziario differenziato, meno stringenti rispetto al regime ordinario, ed evoca la pericolosità intrinseca di taluni prodotti alimentari compresi nelle tabelle comuni e dei relativi materiali di confezionamento. Le contestazioni del detenuto reclamante sarebbero generiche. Non sussisterebbe il diritto del detenuto in regime differenziato ad ottenere uno specifico e singolo alimento solo perché inserito nelle tabelle comuni.
Queste ultime, peraltro, sarebbero opportunamente differenziate a livello territoriale, a fronte dell'esigenza di organizzazione uniforme, ancorché opportunamente flessibile, del circuito speciale. Sarebbe insussistente il grave e attuale pregiudizio, paventato in relazione alle determinazioni ministeriali ex adverso censurate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questa Corte, nelle sue più recenti decisioni, ha affermato essere illegittime le disposizioni dell'Amministrazione penitenziaria, relative all'organizzazione del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., le quali, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili in sopravvitto, vietino l'acquisto di quelli compresi nel «modello 72» dei detenuti ordinari, vigente nell'istituto di pena, qualora quest'ultimo non contrasti con le esigenze proprie del regime stesso, costituite dalla necessità di impedire le comunicazioni con l'esterno e di evitare l'assunzione in capo al ristretto di posizioni di supremazia anche interna al suo gruppo di socialità, tali da accrescerne il carisma o lo spessore criminale (Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281618- 01); la previsione di modelli regolatori difformi, quanto ai beni alimentari acquistabili, in carenza di tali condizioni, è infatti ingiustificata e si risolve in un irragionevole surplus di afflittività del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281794-01).
Il giudice a quo si è strettamente attenuto a tale principio di diritto, avendo specificamente ritenuto - con adeguate argomentazioni, esenti da qualsivoglia profilo di illogicità - che, nel caso concreto, l'acquisto dei generi alimentari compresi nel modello comune non rechi alcun vulnus alle suindicate esigenze proprie del regime differenziato, né agevoli il perpetuarsi di logiche di tipo associativo nel contesto penitenziario. Il ricorso deve giudicarsi dunque infondato, perché nessun errore di diritto, o criticità motivazionale reale, emerge dalla lettura del provvedimento impugnato.
Si tenga presente che la possibilità di acquisire beni di lusso è già esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti; mentre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente (art. 14 reg. es . Ord. pen.) prevede comunque limitazioni volte a scongiurare la possibilità di anomale acquisizioni di beni, le cui modalità di confezionamento, per le garantite modalità di acquisizione e ingresso in istituto, sono per definizione scevre da un'effettiva pericolosità intrinseca.
2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deci