Italian Supreme Court partially allows prisoner's claim for humane detention conditions regarding movable furniture deductions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially annulled the surveillance tribunal's order denying compensation for inhumane detention conditions. The prisoner argued that suspended cabinets should be deducted from usable space calculations, while the tribunal had excluded fixed furniture. The court ruled that only movable furniture must be deducted for Article 3 ECHR compliance, allowing the claim for Benevento but dismissing the specific allegations regarding Siracusa due to lack of specificity in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 CEDU; Art. 35-ter Ord. pen.: The calculation of net walkable surface for Article 3 ECHR compliance must deduct only movable furniture, excluding fixed or immovable items that prevent free movement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Crimi Nino, nato in Belgio il 16/01/1980 avverso l'ordinanza del 12/01/2021 del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila - pronunciando in sede di rinvio, a seguito di duplice annullamento, disposto da questa Corte per violazione di legge, delle pregresse decisioni sfavorevoli - nuovamente respingeva l'istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione, già avanzata, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., con riferimento agli istituti penitenziari di Benevento e Siracusa, dal recluso Nino Crimi.
2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, denunciando, nell'unico unico motivo, violazione della legge penale. Le decisione impugnata sarebbe errata in diritto, giacché dal calcolo della superficie utile, a disposizione del detenuto nelle camere di pernottamento del carcere di Benevento, andava detratto lo spazio occupato dagli armadi pensili, stabilmente infissi alla parete, ivi presenti (circostanza, quest'ultima, che risulterebbe dallo stesso provvedimento giudiziale). La Procura generale presso questa Corte, nel rassegnare le conclusioni nel giudizio di legittimità concluso dalla pronuncia rescindente, aveva già osservato, anche su questa base, che nel suddetto istituto di pena lo spazio minimo pro-capite di tre metri quadrati non appariva assicurato.
La decisione impugnata, inoltre, sarebbe inficiata da plurimi travisamenti incorsi nella lettura delle relazioni penitenziarie. Quanto al carcere di Benevento, la relazione di istituto menzionerebbe la presenza nelle camere di pernottamento di uno scrittoio fisso, il cui spazio non sarebbe stato detratto ai fini del calcolo della superficie utile a disposizione del detenuto. Per il carcere di Siracusa, la relazione di istituto indicherebbe che la superficie totale delle camere di pernottamento, occupate dal detenuto, sarebbe pari a dodici metri quadrati, anziché a diciotto, con riduzione dello spazio pro-capite sotto la soglia irriducibile di tre metri quadrati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima doglianza è fondata. Secondo la giurisprudenza, ormai consolidata (v. Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della giustizia, Rv. 280433-01), di questa Corte, il calcolo della superficie netta calpestabile, da prendere a riferimento per valutare la conformità della condizione detentiva al parametro di cui all'art. 3 CEDU, deve includere lo spazio occupato dai mobili, ma con riferimento ai soli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all'altro della camera di pernottamento; deve restare, viceversa, escluso dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientrano, oltre al letto a castello, anche gli armadi che, a causa della loro pesantezza o del loro ancoraggio al suolo o alle pareti, ad altezza inferiore a quella d'uomo, sono da considerare di fatto inamovibili e tali da precludere il libero movimento.
L'ordinanza impugnata, nel valutare la condizione detentiva dell'istituto penitenziario di Benevento, non si è attenuta a tali principi. Segue il suo annullamento in parte qua, con rinvio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila per rinnovata valutazione.
2. Le doglianze ulteriori sono prive di specificità. Esse richiamano, a sostegno dei dedotti travisamenti, atti specificamente individuati, che tuttavia non sono in ricorso integralmente trascritti, né sono ad esso allegati, in violazione del principio di autosufficienza dell'impugnazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 , Schioppo, Rv. 270071-01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregannotti, Rv. 265053-01). Il proposto ricorso deve essere pertanto dichiarato, nel resto, inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai periodi di detenzione presso l'istituto penitenziario di Benevento con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 07/02/2022 Il Consi•ie re estensore Il