Sentenza — n. 13652/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAKHO VIEUX nato il 19/12/1993 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sertete le conclusioni del PG 11.6e • -120C4..e...~ n ci•-i-k e-o-t—te-C42-o rt)( ASS 1.9.,t,--9-LA 33 i b;2-,'"rtz_ c>CA IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 14 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'appello - in tema di misure di sicurezza - introdotto da Sakho Vieux avverso la decisione emessa il 16 novembre 2020 dal Magistrato di Sorveglianza di Milano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 235 cod.pen, art. 133 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 13652/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In simile quadro, la tesi difensiva per cui le condotte 'oppositive' tenute durante l'espiazione erano da ritenersi frutto delle difficoltà di adattamento alla carcerazione da un lato risulta meramente assertiva, dall'altro non si confronta con la gravità e la frequenza dei comportamenti tenuti dal Sakho, non indicativi di una concreta volontà di aderire a proposte risocializzanti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAKHO VIEUX nato il 19/12/1993 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sertete le conclusioni del PG 11.6e • -120C4..e...~ n ci•-i-k e-o-t—te-C42-o rt)( ASS 1.9.,t,--9-LA 33 i b;2-,'"rtz_ c>CA IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 14 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'appello - in tema di misure di sicurezza - introdotto da Sakho Vieux avverso la decisione emessa il 16 novembre 2020 dal Magistrato di Sorveglianza di Milano.
2. La misura applicata a Sakho Vieux è quella della espulsione ai sensi dell'art. 235 cod.pen. . 2.1 In particolare, tanto il Magistrato che il Tribunale di Sorveglianza hanno ritenuto che la pericolosità sociale del Sakho si sia manifestata non soltanto con la commissione del reato (rapina, con pena superiore a due anni di reclusione) in esecuzione, ma anche durante la espiazione della pena, in ragione delle numerose e gravi condotte tenute nel luogo di reclusione, tali da determinare la sottoposizione a sanzioni disciplinari. A ciò si aggiunge l'assenza di stabili riferimenti sul territorio nazionale. Viene pertanto confermata la prima decisione.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Sakho Vieux, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 Osserva il ricorrente che la misura di sicurezza non era stata emessa dal giudice della cognizione, che ha apprezzato in concreto la consistenza del fatto di reato, ma in sede esecutiva e sulla base, essenzialmente, di episodi avvenuti in costanza di detenzione, di non elevato disvalore. Non è stata apprezzata la particolarità del contesto detentivo, che ha certamente influenzato la condotta non esemplare del Sakho. La ritenuta pericolosità sociale sarebbe frutto, pertanto, di un apprezzamento non congruo della personalità del ricorrente.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 4.1 In diritto, va premesso che ai sensi dell'art.205, comma 2, cod.pen. una misura di sicurezza può essere ordinata con provvedimento posteriore alla condanna, sempre che sia in corso - come nel caso in esame - l'esecuzione della pena (o nel periodo di volontaria sottrazione alla esecuzione medesima). Non vi è pertanto alcun profilo di illegittimità nella sequenza procedimentale che ha determinato l'emissione del provvedimento impugnato.4.2 Quanto ai residui presupposti, va rilevato che il Tribunale ha posto in essere una valutazione 'congiunta' del sintomo di pericolosità rappresentato dal reato commesso e della condotta tenuta in sede di espiazione, in piena osservanza di quanto previsto in via generale dall'art.203 cod.pen., disposizione che ai fini dell'apprezzamento della condizione soggettiva di pericolosità richiama espressamente i parametri di cui all'art. 133 cod.pen. (tra cui la condotta contemporanea o susseguente al reato).
In simile quadro, la tesi difensiva per cui le condotte 'oppositive' tenute durante l'espiazione erano da ritenersi frutto delle difficoltà di adattamento alla carcerazione da un lato risulta meramente assertiva, dall'altro non si confronta con la gravità e la frequenza dei comportamenti tenuti dal Sakho, non indicativi di una concreta volontà di aderire a proposte risocializzanti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2021 Il Co