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Sentenza — n. 13193/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13193/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13193/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del locale Pubblico ministero, volta alla revoca, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, concessa ad Antonino Ea Tribuna con la sentenza emessa il 12 maggio 2015 dallo stesso Ufficio giudiziario, divenuta irrevocabile. Secondo il Tribunale, i precedenti penali ostativi all'applicazione del beneficio erano noti al giudice di cognizione che pronunciò la sentenza anzidetta, in quanto risultanti dal certificato del casellario giudiziale aggiornato, e tanto ostava alla revoca del beneficio in executivis.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13193/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, insistendo per la incondizionata doverosità della revoca, indipendentemente dal fatto che il Pubblico ministero avesse proposto impugnazione avverso la sentenza in esame.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale remissione della pena revoca di prestazioni sociali revisione della sentenza penale pene condizionali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala nel procedimento a carico di Tribuna Antonino, nato a Palermo il 10/05/1962 avverso l'ordinanza del 21/05/2020 del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del locale Pubblico ministero, volta alla revoca, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, concessa ad Antonino Ea Tribuna con la sentenza emessa il 12 maggio 2015 dallo stesso Ufficio giudiziario, divenuta irrevocabile. Secondo il Tribunale, i precedenti penali ostativi all'applicazione del beneficio erano noti al giudice di cognizione che pronunciò la sentenza anzidetta, in quanto risultanti dal certificato del casellario giudiziale aggiornato, e tanto ostava alla revoca del beneficio in executivis.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, insistendo per la incondizionata doverosità della revoca, indipendentemente dal fatto che il Pubblico ministero avesse proposto impugnazione avverso la sentenza in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01) hanno, come è noto, sancito che il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. - come nel caso, sovrapponibile a quello odierno, in cui essa sia stata concessa per oltre due volte - salvo che la causa ostativa già risultasse documentalmente al giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio di cognizione. Il Tribunale di Marsala ha richiamato tale corretta esegesi e, in sua dichiarata applicazione, ha affermato che la causa ostativa risultasse al giudice di cognizione, che disponeva di un certificato penale aggiornato; sulla base di tale rilievo il Tribunale ha, coerentemente, ricusato la revoca del beneficio.

3. I rilievi del ricorrente, da un lato, non si confrontano adeguatamente con il ragionamento giudiziale, e, sotto altra aspetto, assegnano al potere di revoca intestato al giudice dell'esecuzione una latitudine eccessiva, disconoscendo che il suo esercizio resta inibito nei casi in cui all'errore commesso dal giudice di cognizione nell'applicazione della sospensione condizionale della pena, risultante dagli atti, non si sia posto riparo mediante l'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 03/02/2022 Il Consiciliere estensore