Sentenza — n. 13192/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del locale Pubblico ministero, volta alla revoca, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, concessa a Pietro Lombardo con le sentenze emesse il 21 settembre 2017 e il 19 novembre 2018 dallo stesso Ufficio giudiziario, divenute irrevocabili. Secondo il Tribunale, i precedenti penali ostativi all'applicazione del beneficio non erano noti al giudice di cognizione che pronunciò le sentenze anzidette, in quanto non risultanti dai certificati del casellario giudiziale acquisiti ai suoi atti. Ciò nondimeno, la revoca del beneficio in executivis non poteva avere corso, non avendo il Pubblico ministero proposto tempestiva impugnazione avverso le sentenze stesse.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 13192/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01) hanno, come è noto, sancito che il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. - come nel caso, sovrapponibile a quello odierno, in cui essa sia stata concessa per oltre due volte - salvo che la causa ostativa già risultasse documentalmente al giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio di cognizione.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala nel procedimento a carico di Lombardo Pietro, nato a Marsala il 10/06/1991 avverso l'ordinanza dell'11/03/2021 del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del locale Pubblico ministero, volta alla revoca, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, concessa a Pietro Lombardo con le sentenze emesse il 21 settembre 2017 e il 19 novembre 2018 dallo stesso Ufficio giudiziario, divenute irrevocabili. Secondo il Tribunale, i precedenti penali ostativi all'applicazione del beneficio non erano noti al giudice di cognizione che pronunciò le sentenze anzidette, in quanto non risultanti dai certificati del casellario giudiziale acquisiti ai suoi atti. Ciò nondimeno, la revoca del beneficio in executivis non poteva avere corso, non avendo il Pubblico ministero proposto tempestiva impugnazione avverso le sentenze stesse.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, insistendo per la doverosità della revoca in presenza del presupposto di fatto (mancata emersione, in cognizione, delle ragioni ostative alla sospensione condizionale) accertato dal giudice dell'esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01) hanno, come è noto, sancito che il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. - come nel caso, sovrapponibile a quello odierno, in cui essa sia stata concessa per oltre due volte - salvo che la causa ostativa già risultasse documentalmente al giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio di cognizione.
Il Tribunale di Marsala ha visionato i fascicoli di cognizione, ha appurato che la causa ostativa non era conosciuta dai relativi giudici (il certificato del casellario giudiziale, in atti, non era aggiornato) e, ciò nonostante, ha ricusato la revoca, a suo dire preclusa dalla mancata impugnazione delle corrispondenti sentenze ad opera del Pubblico ministero. Tale preclusione è però insussistente.Il potere di revoca, che, in caso di sospensione condizionale della pena accordata in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., il giudice di cognizione, in grado di appello, può sempre attivare, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione.
Ove il giudice di appello non si sia pronunciato, a seguito di impugnazione o sollecitazione del Pubblico ministero, o anche d'ufficio, sulla questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio, non si forma giudicato preclusivo della successiva revoca in fase esecutiva e il relativo giudice è tenuto a procedervi se ne ricorrono le condizioni (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076-01; Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432-01; Sez. 1, n. 30709 del 10/05/2019, Coccia, Rv. 276504 01).
2. L'ordinanza impugnata non ha, dunque, correttamente applicato la legge penale in materia. In accoglimento del proposto ricorso, la relativa decisione deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che l'ha adottata, che, nel provvedere nuovamente, si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala. Così deciso il 03/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Fran