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Sentenza — n. 13182/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13182/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13182/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAROVERO ANGELA LAURA (RINUNCIANTE) nato a CUNEO il 04/04/1972 avverso l'ordinanza del 14/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13182/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Barovero Angela, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, pronunciata in data 14 giugno - 13 luglio 2021, con la quale il Tribunale di Torino quale giudice del rinvio ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., aveva respinto il riesame proposto avverso l'ordinanza in data 14 ottobre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti della medesima Barovero Angela, indagata per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere.

Parole chiave

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affiliazione partecipazione al pignoramento diritto di ricorso delle associazioni assistenza riabilitativa associazione degli inquilini partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAROVERO ANGELA LAURA (RINUNCIANTE) nato a CUNEO il 04/04/1972 avverso l'ordinanza del 14/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Barovero Angela, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, pronunciata in data 14 giugno - 13 luglio 2021, con la quale il Tribunale di Torino quale giudice del rinvio ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., aveva respinto il riesame proposto avverso l'ordinanza in data 14 ottobre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti della medesima Barovero Angela, indagata per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere.

Con dichiarazione presentata in data 21 settembre 2021 Barovero Angela ha rinunciato al ricorso. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. . Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 500, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ichel B.