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Sentenza — n. 12908/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12908/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12908/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIO' S.R.L avverso l'ordinanza del 22/02/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/site le conclusioni del PG 6.4 -D a "3 i CLIA. clAcLA.Att,C.,0 ip-C rc? oLd 9-4_ C-422-t/)--0 • IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 22 febbraio 2021, in sede esecutiva, il Tribunale di Roma, Sezione per le misure di prevenzione, ha disposto la revoca di un precedente provvedimento di restituzione, confermando la confisca dell'atovettura Land Rover, meglio descritta in atti, formalmente intestata a Liò srl (in forza di acquisto del 24 ottobre 2017). 1.1 In motivazione, dopo aver rievocato il precedente provvedimento di restituzione, il Tribunale illustra il contenuto di una specifica attività di indagine. Da detta attività si deduce, secondo il Tribunale, la fittizietà dell'acquisto, trattandosi di una vettura rimasta nella disponibilità di fatto dei soggetti coinvolti nella procedura di prevenzione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12908/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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diritto di riprendere il possesso della cosa retrocessione nell'espropriazione immobile locato confisca del veicolo a motore diritto di ritenzione del locatore revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIO' S.R.L avverso l'ordinanza del 22/02/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/site le conclusioni del PG 6.4 -D a "3 i CLIA. clAcLA.Att,C.,0 ip-C rc? oLd 9-4_ C-422-t/)--0 • IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 22 febbraio 2021, in sede esecutiva, il Tribunale di Roma, Sezione per le misure di prevenzione, ha disposto la revoca di un precedente provvedimento di restituzione, confermando la confisca dell'atovettura Land Rover, meglio descritta in atti, formalmente intestata a Liò srl (in forza di acquisto del 24 ottobre 2017). 1.1 In motivazione, dopo aver rievocato il precedente provvedimento di restituzione, il Tribunale illustra il contenuto di una specifica attività di indagine. Da detta attività si deduce, secondo il Tribunale, la fittizietà dell'acquisto, trattandosi di una vettura rimasta nella disponibilità di fatto dei soggetti coinvolti nella procedura di prevenzione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Liò srl, deducendo vizio di motivazione. 2.1 Ad avviso della società ricorrente l'acquisto del 2017 (avvenuto in un mmento in cui il precedente titolare aveva facoltà di disporre del bene) non può dirsi frutto di simulazione. Non è rispondente al contenuto degli atti ritenere, in particolare che il posteriore contratto di locazione del mezzo tra Liò e GLS non sia stato onorato dalla seconda, ed in ciò il Tribunale avrebbe travisato le risultanze documentali. Per quanto frammentari, i versamenti sono avvenuti secondo la pattuizione originaria, quasi per l'intero importo. Uno degli indicatori di fittizietà era, pertanto, insussistente.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza. 3.1 Ed invero, la critica rivolta alla decisione non inquadra in modo preciso il senso della decisione emessa dal Tribunale, soffermandosi su un aspetto di minima rilevanza dimostrativa. Ciò perché la tesi sostenuta dal Tribunale è quella che vede il soggetto sottoposto alla procedura, Anderlucci, reale regista dell'intera operazione, posto che fu lui stesso a prospettare all'amministratore della Liò la possibilità dell'impiego del mezzo tramite la locazione alla GLS.

Si tratta, in altre parole, di una operazione che presenta le caratteristiche della simulazione sotto il profilo finalistico, nel senso che tramite la 'copettura' della locazione in favore della GLS il mezzo continuava ad essere in uso ai soggetti sottoposti alla procedura di prevenzione (episodio del 27.11.2017). In simile quadro, l'avvenuto o meno pagamento (in parte di certo avvenuto) dei canoni di locazione non è aspetto che consente di ritenere 'disarticolata' la motivazione della decisione, tratrandosi di aspetto che concorre a dimostrare esclusivamente la apparente legittimità della operazione commerciale, mentre ciò che rileva è la concreta disponibilità del mezzo in capo ai soggetti destinatari dell'azione di prevenzione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il