Sentenza — n. 12773/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VANNELLA DOMENICO nato a BARLETTA il 02/08/1963 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/saatite le conclusioni del PG telca_ c_42.Ltc et) r24-1 pet >Ci (..)2.4740 Otki )-t:Lc-et4-3 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 2 febbraio 2021 ha respinto la domanda di differimento della pena per motivi di salute - o di detenzione domiciliare - introdotta da Vannella Domenico.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12773/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/saatite le conclusioni del PG telca_ c_42.Ltc et) r24-1 pet >Ci (..)2.4740 Otki )-t:Lc-et4-3 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 2 febbraio 2021 ha respinto la domanda di differimento della pena per motivi di salute - o di detenzione domiciliare - introdotta da Vannella Domenico.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VANNELLA DOMENICO nato a BARLETTA il 02/08/1963 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/saatite le conclusioni del PG telca_ c_42.Ltc et) r24-1 pet >Ci (..)2.4740 Otki )-t:Lc-et4-3 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 2 febbraio 2021 ha respinto la domanda di differimento della pena per motivi di salute - o di detenzione domiciliare - introdotta da Vannella Domenico.
2. Con atto del 19 febbraio 2021 Vannella Domenico, a mezzo dei difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1 Risulta dal tabulato DAP, acquisito in data odierna, che Vannella Domenico ha espiato la pena ed è stato rimesso in libertà in data 23 dicembre 2021 e ciò esclude la permanenza dell'interesse ad ottenere la decisione sul ricorso. 3.2 Il motivo della inammissibilità esclude ulteriori statuizioni in punto di spese e di oneri in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 15 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaell