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Sentenza — n. 12752/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12752/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12752/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 23/4/2021, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como ha respinto l'istanza di Cisse Issa, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze del GIP del Tribunale in sede ex art. 444 cod. proc. pen., rilevando che non era stato raggiunto l'accordo tra le parti in ordine alla quantificazione della pena per il reato satellite: il condannato aveva proposto un aumento di quattro mesi, mentre il Pubblico ministero aveva rilanciato un aumento di otto mesi. Rilevava il giudice dell'esecuzione che il mancato accordo sulla pena in concreto applicabile precludeva la possibilità di riconoscimento della continuazione, pur astrattamente configurabile nel caso di specie; concludeva nel senso che la pena proposta dall'istante non fosse congrua attesa la gravità del reato contestato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 188 disp. att. cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. Il dato normativo espresso nell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. è coerente con la natura pattizia dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 cod. proc. pen., e dunque prevede che anche in sede esecutiva la modifica dei giudicati conseguente al riconoscimento della continuazione debba avvenire nella stessa forma concordata tra le parti, oltre che nel rispetto dei limiti di pena indicati dalla stessa disposizione (anch'essi corrispondenti ai limiti di accesso all'istituto processuale in discorso).

Parole chiave

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adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena commisurazione della pena esame di cassazione riduzione della pena divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con ordinanza del 23/4/2021, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como ha respinto l'istanza di Cisse Issa, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze del GIP del Tribunale in sede ex art. 444 cod.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorrente ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel rigettare l'istanza di continuazione in executivis, poiché - ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CISSE ISSA - C.U.I. 05706K7, nato il 01/01/1997 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, GIANLUIGI PRATOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/4/2021, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como ha respinto l'istanza di Cisse Issa, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze del GIP del Tribunale in sede ex art. 444 cod. proc. pen., rilevando che non era stato raggiunto l'accordo tra le parti in ordine alla quantificazione della pena per il reato satellite: il condannato aveva proposto un aumento di quattro mesi, mentre il Pubblico ministero aveva rilanciato un aumento di otto mesi. Rilevava il giudice dell'esecuzione che il mancato accordo sulla pena in concreto applicabile precludeva la possibilità di riconoscimento della continuazione, pur astrattamente configurabile nel caso di specie; concludeva nel senso che la pena proposta dall'istante non fosse congrua attesa la gravità del reato contestato.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Sonia Bova, lamentando a motivo di impugnazione la violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione, con riferimento all'art. 671 e all'art.188 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel rigettare l'istanza di continuazione in executivis, poiché - ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. - avrebbe potuto accogliere ugualmente la richiesta e, nel solco dell'istanza, che comunque era diretta all'applicazione della continuazione, avrebbe potuto fissare una pena nell'ambito del range tra quattro ed otto mesi indicati dalle parti, ritenuta congrua alla gravità del reato in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. Il dato normativo espresso nell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. è coerente con la natura pattizia dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 cod. proc. pen., e dunque prevede che anche in sede esecutiva la modifica dei giudicati conseguente al riconoscimento della continuazione debba avvenire nella stessa forma concordata tra le parti, oltre che nel rispetto dei limiti di pena indicati dalla stessa disposizione (anch'essi corrispondenti ai limiti di accesso all'istituto processuale in discorso).

Qualche ambiguità interpretativa potrebbe determinarsi con riferimento all'ultimo periodo: «Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.».1.2. Tuttavia, l'elaborazione di questa Corte ha chiarito che, in tema di esecuzione, qualora sia proposta istanza di riconoscimento del concorso formale o della continuazione fra reati giudicati con distinte sentenze di applicazione della pena su richiesta, il giudice non può esercitare i poteri valutativi di cui all'art.671 cod. proc. pen. ed individuare la pena in misura diversa da quella negoziata dall'interessato e dal pubblico ministero, essendo tenuto all'osservanza della speciale disciplina dettata dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale tra le parti, esclusivamente per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo soltanto il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Spatola, Rv. 275169).

La giustificazione di tale apparente rigidità risiede nella salvaguardia dell'originario consenso dato dalle parti alla definizione dei procedimenti con il rito speciale, il che implica l'accettazione dell'intero relativo "statuto", comportante, per la fase esecutiva, l'applicazione esclusiva della disciplina di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. E allora, deve ritenersi che il giudice dell'esecuzione possa intervenire in caso di ingiustificato dissenso del Pubblico ministero, che non intenda accedere affatto ovvero aderire all'istanza di continuazione in executivis nei termini pro- posti dal condannato, qualora invece il giudice ne ritenga sussistenti i presup- posti; in caso diverso - come quello in esame, dove l'accordo è naufragato sulla misura dell'aumento di pena per il reato satellite - il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto procedere ad una quantificazione autonomamente determinata, perché così operando si sarebbe verificata l'interferenza di un soggetto processuale diverso da quelli ai quali la legge riserva la determinazione dei termini del negozio processuale, anche in sede esecutiva.

Infatti, nel caso di specie, il disaccordo del Pubblico ministero sulla misura della pena non è stato ritenuto ingiustificato dal giudice dell'esecuzione, il quale ha motivato sulla non congruità della pena proposta dal condannato; ma, al contempo, non avrebbe potuto adottare la pena proposta dall'organo dell'Accusa o addirittura una pena diversa da quella indicata dalle parti, poiché ciò avrebbe comportato lo snaturamento dell'istituto processuale che si impernia essenzial- mente sull'accordo delle parti. 1.3. Resta inteso che al condannato che ha subìto il rigetto della propria richiesta concordata di continuazione ex art. 188, è assicurata la possibilità di formulare altra istanza di contenuto meno favorevole rispetto alla precedente, ma sempre più vantaggiosa dell'ipotesi del mancato riconoscimento della continuazione o del concorso formale, in perfetta simmetria con le facoltà spettanti all'imputato nel corso del giudizio di cognizione, allorché, respinta un'istanza di patteggiamento o non ottenuto il consenso del Pubblico ministero, la stessa può essere rinnovata in termini diversi prima dell'apertura del dibatti- mento, secondo quanto prescritto dall'art. 448 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28641 del 28/5/2009, Fontana, Rv. 244581;

Sez. 6, n. 20794 del 19/1/2010, Lazhar, Rv. 247361; Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Spatola, Rv. 275169). La diversità di contenuto della richiesta impone doverosamente al giudice dell'esecuzione di apprezzare la congruità della pena e di giustificare le relative determinazioni con pronuncia suscettibile di impugnazione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese' processuali. Così deciso il giorno 3 d