Sentenza — n. 12749/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 24/2/2021, il Tribunale di Genova - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha accolto l'istanza avanzata da Teresa Amante, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Genova del 19/2/2010 (nove truffe in concorso con il marito e con Cristina Bernardi nell'ambito di un'associazione a delinquere), e con sentenza della Corte di appello di Milano del 23/11/2011 per un'ulteriore truffa. Il giudice dell'esecuzione ha fissato la pena complessiva in nove anni di reclusione ed C 3.000 di multa, indicando - ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - come reato base quello di cui al capo 2 della prima sentenza (truffa ai danni di Reda Maria Concetta, punita con la pena di anni tre di reclusione e con la multa di C 1.000) e confermando gli aumenti per i reati satellite ivi giudicati, nonché aumentando di un anno e sei mesi la pena per il reato accertato con la seconda sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 187 disp. att. cod. proc. pen, art. 27 Cost, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 12749/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La differenza sanzionatoria è stata giustificata non soltanto per il più ampio grado di offensività della condotta dell'Amante e per il ruolo meno rilevante della Bernardi, ma anche in considera- zione della differente personalità delle due condannate, quest'ultima incensurata e la ricorrente gravata da precedenti. Pertanto, quanto alla doglianza "compa- rativa", le valutazioni risultano adeguatamente argomentate e non sindacabili in sede di legittimità, in quanto rispondenti al parametro costituzionale di personalità della responsabilità penale, ai sensi dell'art. 27 Cost., che postula una individualizzazione anche del trattamento sanzionatorio per meglio adeguarlo alla finalità rieducativa della sanzione penale. 3.2.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMANTE TERESA, nata a MESSINA il 08/12/1963 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, GIANLUIGI PRATOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 24/2/2021, il Tribunale di Genova - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha accolto l'istanza avanzata da Teresa Amante, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Genova del 19/2/2010 (nove truffe in concorso con il marito e con Cristina Bernardi nell'ambito di un'associazione a delinquere), e con sentenza della Corte di appello di Milano del 23/11/2011 per un'ulteriore truffa. Il giudice dell'esecuzione ha fissato la pena complessiva in nove anni di reclusione ed C 3.000 di multa, indicando - ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - come reato base quello di cui al capo 2 della prima sentenza (truffa ai danni di Reda Maria Concetta, punita con la pena di anni tre di reclusione e con la multa di C 1.000) e confermando gli aumenti per i reati satellite ivi giudicati, nonché aumentando di un anno e sei mesi la pena per il reato accertato con la seconda sentenza.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, avv. Giuseppe Maria Moliterni, indicando a motivi di impugna- zione la violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione, con riferimento al computo della pena per il reato satellite posto in continuazione da ultimo, accertato con la sentenza della Corte di appello di Milano del 23/11/2011. Denuncia il ricorrente che il giudice dell'esecuzione ha applicato un aumento esagerato per l'ultima truffa posta in continuazione: il calcolo sarebbe stato operato aumentando del triplo la pena per il più grave reato, senza considerare l'intrinseca gravità del reato satellite, oltre che in spregio ad un criterio di giustizia con riguardo alla situazione della concorrente nel reato, Cristina Bernardi, per la quale l'aumento per detto reato era stato contenuto in soli sei mesi di reclusione.
3. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 3.1. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha determinato la pena complessiva per il reato continuato non, come intende il ricorrente, aumentando fino al triplo la pena del più grave reato, bensì decurtando la sanzione della truffa da ultimo unita al cumulo giuridico preesistente e riducendola ad un anno e sei mesi, quindi aggiungendo tale segmento di pena ai reati già unificati di cui alla prima sentenza. Procedendo a tale rideterminazione, il giudice dell'esecuzione ha motivato la sua valutazione ancorandola ai dati fattuali emergenti dalle sentenze di merito in ordine alla gravità della condotta integrata dall'istante e tenendo altresì conto della situazione della concorrente Bernardi.
La differenza sanzionatoria è stata giustificata non soltanto per il più ampio grado di offensività della condotta dell'Amante e per il ruolo meno rilevante della Bernardi, ma anche in considera- zione della differente personalità delle due condannate, quest'ultima incensurata e la ricorrente gravata da precedenti. Pertanto, quanto alla doglianza "compa- rativa", le valutazioni risultano adeguatamente argomentate e non sindacabili in sede di legittimità, in quanto rispondenti al parametro costituzionale di personalità della responsabilità penale, ai sensi dell'art. 27 Cost., che postula una individualizzazione anche del trattamento sanzionatorio per meglio adeguarlo alla finalità rieducativa della sanzione penale. 3.2.
La criticità riguarda invece il profilo della determinazione quantitativa del segmento di pena per l'ultima truffa unita in continuazione, in rapporto a quella fissata dal giudice di cognizione per i delitti satellite avvinti in continua- zione interna alla prima sentenza. Invero, in tale operazione, il giudice dell'esecuzione deve interpretare il giudicato nel solco delle valutazioni espresse dal giudice della cognizione, in quanto la necessità di rispettare le determinazioni in punto di pena assunte dal giudice della cognizione discende dal carattere integrativo e sussidiario della funzione esecutiva, pur sempre subordinata alla decisione del giudice del processo circa ogni accertamento finalizzato all'applicazione della continuazione.
Nel caso di specie, è evidente la sproporzione tra le pene fissate per i reati satellite nella prima sentenza e quella fissata nell'impugnata ordinanza per l'ultima truffa. Invero, come ha statuito recentemente il massimo consesso nomofilattico di questa Corte, "In tema di reato continuato, il giudice, nel deter- minare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).
In detta pronuncia la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
4. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, onde effettuare la determinazione della pena per l'ultimo reato aggiunto al cumulo giuridico in termini sintonici con l'indicato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata in relazione alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova. Così deciso il giorno 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente