Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12729/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12729/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12729/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza in data 1 febbraio 2021, il Tribunale di Palermo, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, oltre ad osservare che Matteo Adelfio si era reso irreperibile e non aveva svolto i lavori di pubblica utilità previsti ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis;cod. strada, in relazione alla condanna inflittagli con la sentenza n. 5385/2013, emessa dal Tribunale di Palermo il 15 novembre 2013, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2014, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso con la stessa sentenza. La revoca era ricondotta all'osservazione che, in precedenza, il condannato aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale per una pena che, cumulata a quella inflitta con la sentenza citata del 15 novembre 2013, superava i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 12729/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Matteo Adelfio ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione degli artt. 163, 164, quarto comma e 168, ult. comma, cod. pen. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto limitarsi a revocare la conversione della pena. I1n base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.

Parole chiave

Generato dall'IA
pene condizionali revoca della sospensione condizionale remissione della pena adeguamento della pena liberazione condizionale differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 163 cod. pen
La revoca era ricondotta all'osservazione che, in precedenza, il condannato aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale per una pena che, cumulata a quella inflitta con la sentenza citata del 15 novembre 2013, superava i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ADELFIO MATTEO nato a PALERMO il 02/01/1967 avverso l'ordinanza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sevrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Cuomo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1 febbraio 2021, il Tribunale di Palermo, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, oltre ad osservare che Matteo Adelfio si era reso irreperibile e non aveva svolto i lavori di pubblica utilità previsti ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis;cod. strada, in relazione alla condanna inflittagli con la sentenza n. 5385/2013, emessa dal Tribunale di Palermo il 15 novembre 2013, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2014, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso con la stessa sentenza. La revoca era ricondotta all'osservazione che, in precedenza, il condannato aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale per una pena che, cumulata a quella inflitta con la sentenza citata del 15 novembre 2013, superava i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.

2. Il difensore di Matteo Adelfio ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione degli artt. 163, 164, quarto comma e 168, ult. comma, cod. pen. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto limitarsi a revocare la conversione della pena. I1n base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).

2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio non è stato applicato dal giudice dell'esecuzione, perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che sia stato acquisito, per la verifica di cui sopra, il fascicolo del giudizio di cognizione in esito al quale la sospensione condizionale della pena era stata concessa. Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato. Il presente provvedimento deve essere comunicato al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, 20 ottobre 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE