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Sentenza — n. 12728/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12728/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12728/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il condannato a pena detentiva Luigi Pane ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Milano ha revocato il riconoscimento di indulto che era stato oggetto di ordinanza emessa dalla stessa Corte il 30 ottobre 2014.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 12728/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il condannato a pena detentiva Luigi Pane ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Milano ha revocato il riconoscimento di indulto che era stato oggetto di ordinanza emessa dalla stessa Corte il 30 ottobre 2014.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione impugnazione della cancellazione procedura di annullamento perdita dell'interesse degno di protezione impugnabilità di decisioni incidentali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANE LUIGI nato a DECOLLATURA il 20/07/1950 avverso l'ordinanza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sente le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Alessandro Cimnnino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il condannato a pena detentiva Luigi Pane ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Milano ha revocato il riconoscimento di indulto che era stato oggetto di ordinanza emessa dalla stessa Corte il 30 ottobre 2014.

2. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, come emerge anche da dichiarazione di rinuncia presentata dal difensore del ricorrente, la Corte suddetta, con ordinanza del 30 aprile 2021, ha dichiarato l'estinzione della stessa porzione di pena che era stata oggetto del provvedimento qui impugnato.

3. In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, alla sopravvenuta inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc., pen., ma conseguente al venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 20 ottobre 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN CANCFI I, ERIA -