Sentenza — n. 12725/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto rivolto alla Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, il Pubblico Ministero chiedeva il riconoscimento della revoca - per avvenuta commissione, nei termini di legge, di nuovi delitti per i quali era stata inflitta pena detentiva - dell'indulto riconosciuto ad Antonino Gulisano, in attuazione della legge 31 luglio 2006, n. 241, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 3 ottobre 1997, in relazione alla pena di otto mesi e ventinove giorni di reclusione ed euro 258,23 di multa, parte di quella inflitta con la sentenza emessa il 10 agosto 1989 dal Pretore di Catania, confermata con la sentenza emessa il 28 aprile 1994 dalla Corte di appello di Catania.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 12725/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 9 marzo 2021, il giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, riconosceva la revoca dell'indulto nei termini suddetti, sulla base del rilievo che il 2 agosto 1991, cioè entro cinque anni dalla concessione del beneficio, il condannato aveva commesso reati non colposi di cui all'art. 648 cod. pen., per i quali era stata inflitta, con applicazione della disciplina della continuazione, la pena di due anni di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GULISANO ANTONINO nato a CATANIA il 03/08/1971 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Orsi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, il Pubblico Ministero chiedeva il riconoscimento della revoca - per avvenuta commissione, nei termini di legge, di nuovi delitti per i quali era stata inflitta pena detentiva - dell'indulto riconosciuto ad Antonino Gulisano, in attuazione della legge 31 luglio 2006, n. 241, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 3 ottobre 1997, in relazione alla pena di otto mesi e ventinove giorni di reclusione ed euro 258,23 di multa, parte di quella inflitta con la sentenza emessa il 10 agosto 1989 dal Pretore di Catania, confermata con la sentenza emessa il 28 aprile 1994 dalla Corte di appello di Catania.
2. Con ordinanza del 9 marzo 2021, il giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, riconosceva la revoca dell'indulto nei termini suddetti, sulla base del rilievo che il 2 agosto 1991, cioè entro cinque anni dalla concessione del beneficio, il condannato aveva commesso reati non colposi di cui all'art. 648 cod. pen., per i quali era stata inflitta, con applicazione della disciplina della continuazione, la pena di due anni di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.
3. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta la violazione dell'art. 4 d.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, che regola la revoca del beneficio dell'indulto concesso in base all'art. 1 dello stesso testo normativo. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione, in violazione della giurisprudenza di legittimità, nel riconoscere la revoca del beneficio - sulla base del rilievo che Anton4'Gulisano, nel quinquennio dalla sua concessione, avesse commesso un reato per il quale aveva riportato una pena non inferiore a due anni - ha erroneamente considerato la pena complessiva determinata dalla citata sentenza emessa il 24 marzo 1997 dalla Corte di appello di Catania per più reati unificati dalla continuazione, mentre detto giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare solo la pena che era stata inflitta per il più grave di tali reati.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Il ricorso è fondato. 1.1. L'art. 4 d.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394 stabilisce che il beneficio dell'indulto - concesso dall'art. 1 dello stesso decreto - è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del testo normativo, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, ai fini della revoca dell'indulto, qualora la condanna sia relativa a un reato continuato, deve tenersi conto, non già della pena complessivamente inflitta con la sentenza, bensì, escluso l'aumento per la continuazione, della pena inflitta per la più grave delle violazioni unificate ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 16793 del 14/02/2019, Rv. 275246 - 01). 1.3.
Nel caso concreto ora in esame, dalla stessa ordinanza impugnata emerge che la pena, rideterminata in due anni di reclusione ed euro 1.500,00 di multa con la sentenza emessa il 24 marzo 1997 dalla Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa il 15 gennaio 1993 dal Pretore di Catania, riguardava più reati unificati dalla continuazione, commessi il 2 agosto 1991. 1.4. In applicazione del principio richiamato, il giudice dell'esecuzione, nel valutare la richiesta di riconoscimento della revoca dell'indulto, non avrebbe dovuto considerare la pena che risultava complessivamente inflitta per più reati unificati nella continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ma solo quella frazione di pena che, in base a detta sentenza di appello, risultava inflitta per il più grave di tali reati.
In mancanza di rispetto del principio, l'ordinanza risulta emessa in violazione di legge.
2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio qui riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte