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Sentenza — n. 12720/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12720/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12720/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa nel procedimento n. 38/20 Reg. SIGE il 4 febbraio 2021 (ma recante la data "4.1.2021" per errore materiale facilmente riconoscibile, poiché risulta in modo non equivoco dagli atti che il provvedimento fu adottato a seguito dell'udienza svoltasi proprio il 4 febbraio 2021), la Corte di appello di Ancona, in qualità di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava, richiamando l'art. 168, terzo comma, in relazione all'art. 164, ultimo comma, cod. pen., i benefici della sospensione condizionale che risultavano concessi dalla predetta Corte, in forza delle sentenze pronunciate nei confronti di Koxha Van nelle date 19 marzo 2015 e 28 aprile 2015.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12720/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale revoca dell'annullamento abbandono del procedimento penale revoca di prestazioni sociali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
I difensori di Koxha Van hanno proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deducono l'omissione della motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del beneficio della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le suddette sentenze.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOXHA VAN nato il 19/02/1983 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/seyfite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Di Leo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa nel procedimento n. 38/20 Reg. SIGE il 4 febbraio 2021 (ma recante la data "4.1.2021" per errore materiale facilmente riconoscibile, poiché risulta in modo non equivoco dagli atti che il provvedimento fu adottato a seguito dell'udienza svoltasi proprio il 4 febbraio 2021), la Corte di appello di Ancona, in qualità di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava, richiamando l'art. 168, terzo comma, in relazione all'art. 164, ultimo comma, cod. pen., i benefici della sospensione condizionale che risultavano concessi dalla predetta Corte, in forza delle sentenze pronunciate nei confronti di Koxha Van nelle date 19 marzo 2015 e 28 aprile 2015.

2. I difensori di Koxha Van hanno proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deducono l'omissione della motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del beneficio della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le suddette sentenze. Nel ricorso si sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia valutato l'istanza che, nell'interesse di Koxha Van, era stata presentata a tal fine il 30 novembre 2020, per la trattazione della quale era stata fissata l'udienza del 4 febbraio 2021, la quale era stata fissata anche per la trattazione della citata richiesta presentata dal Pubblico Ministero per la revoca dei suddetti benefici della sospensione condizionale. Se avesse esaminato l'istanza proposta nell'interesse del condannato, il giudice dell'esecuzione l'avrebbe accolta, perché sussistevano elementi dimostrativi della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché dagli atti emerge che la Corte di appello di Ancona si pronunciò, sulla citata richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata nell'interesse di Koxha Van il 30 novembre 2020, con motivata ordinanza emessa nel procedimento n. 269/20 Reg. SIGE a scioglimento di riserva assunta all'udienza del 4 febbraio 2021, la stessa nella quale fu trattata, nel procedimento n. 38/20 Reg. SIGE, la richiesta del Pubblico Ministero volta alla revoca dei suddetti benefici della sospensione condizionale. L'ordinanza di rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione reca, anziché la data del 4 febbraio 2021, la data «4.2.2020», ma ciò è frutto di errore materiale, come si arguisce agevolmente dalle indicazioni contenute sia nelle premesse della stessa ordinanza; sia nel ricorso ora in valutazione; sia nell'ultima pagina del ricorso per cassazione già proposto avverso tale ordinanza.

In tali atti è precisato, in realtà, che detta istanza fu avanzata il 30 novembre 2020, ed è ovvio che l'ordinanza con cui essa fu valutata non poteva essere anteriore. Il ricorso per cassazione da ultimo citato, proposto avverso l'ordinanza di rigetto della istanza di riconoscimento della continuazione, risulta poi deciso con l'ordinanza dichiarativa di inammissibilità n. 43830/2021, emessa dalla Sezione Settima di questa Corte in data 1 luglio 2021.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 7 ottobre 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE aci_ DEPOSITATA IN CANCEL