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Sentenza — n. 12717/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12717/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto alla Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Nicola La Rocca, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili:

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 187 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 12717/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione non ha rispettato il principio qui richiamato, perché non ha individuato la pena inflitta in sede di cognizione per il singolo reato più grave - da individuare ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - fra quelli per il quale ha riconosciuto la continuazione, né ha indicato in modo specifico le singole frazioni di pena che ha inteso determinare in aumento per ciascun reato satellite.

Parole chiave

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adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena sanzioni penali riduzione della pena sospensione di pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con atto rivolto alla Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Nicola La Rocca, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 81 cod. pen., 442, comma 2, 444, 533, comma 2, cod.
art. 81 cod. pen
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione non ha rispettato il principio qui richiamato, perché non ha individuato la pena inflitta in sede di cognizione per il singolo reato più grave - da individuare ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA NICOLA nato a SARNO il 11/02/1990 avverso l'ordinanza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sete le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pasquale Fimiani, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Nicola La Rocca, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili:

a) sentenza in data 11 luglio 2017, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno;

b) sentenza in data 18 giugno 2020, emessa dalla Corte di appello di Salerno.

2. Con ordinanza del 15 marzo 2021, il giudice dell'esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione tra i predetti reati, rideterminando la pena complessiva in nove anni di reclusione ed euro 80.000,00 di multa.

3. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 81 cod. pen., 442, comma 2, 444, 533, comma 2, cod. proc. pen., e carenza, illogicità, contraddittorietà della motivazione, con riguardo alla individuazione del reato più grave e al trattamento sanzionatorio; agli aumenti apportati a titolo di continuazione; alla mancata applicazione della diminuente per la scelta del rito in fase di cognizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È fondata - con il conseguente assorbimento delle altre - la censura riguardante la individuazione del reato più grave e della correlata pena, sulla quale computare gli aumenti per i reati satellite. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). 1.1.

Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione non ha rispettato il principio qui richiamato, perché non ha individuato la pena inflitta in sede di cognizione per il singolo reato più grave - da individuare ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - fra quelli per il quale ha riconosciuto la continuazione, né ha indicato in modo specifico le singole frazioni di pena che ha inteso determinare in aumento per ciascun reato satellite.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al giudice dell'esecuzione che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato, rispettando anche il divieto di reformatio in peius e computando sulla frazione di pena per ciascun reato satellite la diminuente prevista dalla legge per il rito. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, 7 ottobre 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE