Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12714/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12714/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI ROSARIO DOMENICO nato a CATANZARO il 20/07/1995 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato Rosario Domenico Berlingieri alla pena di mesi otto di reclusione perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, con la prescrizione, tra le altre, di non associarsi abitualmente alle persone condannate e sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, violava la predetta prescrizione instaurando una stabile frequentazione con Marco Bevilacqua, pluripregiudicato con precedenti per droga, lesioni, rapina, danneggiamento e resistenza, come accertato in occasione dei controlli esperiti nelle date dell'Il giugno 2018, del 20 agosto 2018 e del 31 agosto 2018, in Catanzaro.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 12714/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore del ricorrente ha concluso per iscritto, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di visita sorvegliato prove acquisite tramite sorveglianza sorveglianza delle relazioni bancarie sorveglianza marittima inchiesta mascherata indagine per abuso di informazioni privilegiate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Occorre a tal proposito rammentare il principio di diritto, di cui la Corte di appello ha fatto corretta applicazione, per il quale "al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI ROSARIO DOMENICO nato a CATANZARO il 20/07/1995 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato Rosario Domenico Berlingieri alla pena di mesi otto di reclusione perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, con la prescrizione, tra le altre, di non associarsi abitualmente alle persone condannate e sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, violava la predetta prescrizione instaurando una stabile frequentazione con Marco Bevilacqua, pluripregiudicato con precedenti per droga, lesioni, rapina, danneggiamento e resistenza, come accertato in occasione dei controlli esperiti nelle date dell'Il giugno 2018, del 20 agosto 2018 e del 31 agosto 2018, in Catanzaro.

2. La Corte di appello, in risposta ad uno specifico motivo di impugnazione, ha dato conto delle ragioni per le quali gli incontri con il pregiudicato non possano dirsi occasionali, perché non casuali, atteso l'orario in cui si consumarono e il fatto che non avvennero in pubblico. Peraltro, dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro, prodotta dalla stessa difesa, si ricava che da tempo vi erano rapporti tra l'imputato e Marco Bevilacqua. Ha quindi escluso, sempre in risposta ad un motivo di impugnazione, la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione della natura abituale dei comportamenti. Ha poi confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione delle modalità della condotta, dell'abitualità della stessa e per il numero dei precedenti penali dell'imputato.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Rosario Domenico Berlingieri, che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello, oltre a non giustificare l'affermazione della non occasionalità degli incontri con Marco e Massimo Bevilacqua, non ha motivato sulla consapevolezza dell'imputato circa lo stato di pregiudicati dei due. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. È stata affermata l'abitualità delle condotte nonostante gli incontri con i Bevilacqua siano stati soltanto tre, non dando pertanto luogo ad una serie significativkdi condotte. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

5. Il difensore del ricorrente ha concluso per iscritto, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto la non occasionalità dell'incontro con Marco e Massimo Bevilacqua. Ha anzitutto ricordato che gli incontri sono stati plurimi, per ben due volte in orario serale e non in pubblico, dati questi che convergono univocamente nel senso della non occasionalità. Una terza volta l'incontro si era consumato a bordo di un'autovettura, che transitò per un quartiere in cui si erano verificati episodi criminosi: da qui la logica inferenza della non occasionalità nemmeno di questo incontro.

Peraltro, ha aggiunto la sentenza, in altro procedimento è stato accertato che tra l'imputato e Marco Bevilacqua vi erano da tempo stabili frequentazioni, come attestato dalla sentenza allegata dalla stessa difesa. Quanto poi al rilievo di mancata prova della consapevolezza in capo all'imputato dello stato di pregiudicato dei due Bevilacqua, si osserva che la doglianza non ha formato oggetto dei motivi di appello, sì come riassunti dall'impugnata sentenza senza che sul punto vi sia stata contestazione ad opera del ricorrente; e che in ogni caso la esaustiva motivazione circa la non occasionalità degli incontri dà ben conto, con motivazione pertanto implicita, della assoluta implausibilità di una tesi diversa, ora propugnata sotto il profilo della carenza di motivazione.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, in forza della compiuta motivazione in punto di abitualità delle frequentazioni con i Bevilacqua, ha correttamente escluso la natura particolarmente tenue del fatto ascritto.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha illustrato, con motivazione adeguata, le ragioni di diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento sia ai profili oggettivi della condotta, appunto la sua acclarata abitualità, sia a condizioni soggettive, quali i plurimi precedenti per reati contro il patrimonio. Occorre a tal proposito rammentare il principio di diritto, di cui la Corte di appello ha fatto corretta applicazione, per il quale "al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" - Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 -.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 febbraio 2022. n Il c ensore Il president