Sentenza — n. 12705/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza dell'8/11/2019 la Corte di appello di Perugia, pronunciando in sede di rinvio da annullamento di questa Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena applicata a Fabio Orta per il reato di falso in atto pubblico commesso dal privato (così riqualificato in sede di legittimità) in mesi tre e giorni dieci di reclusione, secondo il seguente calcolo: pena base mesi quattro, aumentata a mesi cinque per la ritenuta recidiva specifica, infine ridotta alla pena indicata per la diminuente del rito abbreviato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 627 cod. proc. pen, art. 497 bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12705/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Pasquale Provenzano, denunciando violazione di legge in rela- zione all'art. 627 cod. proc. pen. e difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza della recidiva.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORTA FABIO, nato a PESCARA il 28/07/1973 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; letta la requisitoria del Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, tempesti- vamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza in relazione alla recidiva.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'8/11/2019 la Corte di appello di Perugia, pronunciando in sede di rinvio da annullamento di questa Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena applicata a Fabio Orta per il reato di falso in atto pubblico commesso dal privato (così riqualificato in sede di legittimità) in mesi tre e giorni dieci di reclusione, secondo il seguente calcolo: pena base mesi quattro, aumentata a mesi cinque per la ritenuta recidiva specifica, infine ridotta alla pena indicata per la diminuente del rito abbreviato.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Pasquale Provenzano, denunciando violazione di legge in rela- zione all'art. 627 cod. proc. pen. e difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza della recidiva.
3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. La motivazione della sentenza rescindente evidenzia che l'annullamento è intervenuto a seguito della riqualificazione giuridica del delitto originariamente contestato di cui all'art. 497 bis cod. pen. in quello di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., mentre i residui motivi di ricorso si sono ritenuti "del tutto inammissibili". La dizione del dispositivo - "limitatamente al trattamento sanzionatorio" - è circoscritta alla necessità di rimettere alla Corte di merito la determinazione della pena conseguente alla ravvisata fattispecie di reato, ma non consente di rimettere in discussione uno dei motivi di ricorso, per l'appunto quello attinente al dedotto vizio di motivazione sulla recidiva, che è già stato dichiarato inammissibile nella sentenza di rinvio, né è dato ravvisare alcun collegamento necessario tra la rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente a riqualificazione giuridica del reato e giudizio sulla sussistenza della recidiva.
In tali termini si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, affermando che "in tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva" (Sez. 2, n. 28872 del 2/7/2020, Palladino, Rv. 279673: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice di appello che, investito della richiesta di riduzione del trattamento r sanzionatorio, non aveva motivato in ordine alla mancata esclusione della recidiva.
In termini, Sez. 7, Ord. n. 14140 del 09/02/2018, Cirella, Rv. 272679).
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ! Teresa Liuni Angela Tardio et_A-5(-À DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5