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Sentenza — n. 12022/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls prison regime extension due to failure to evaluate new cooperation conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12022/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Tribunal of Surveillance's order extending a special prison regime. The prisoner argued that his recent confessions and collaboration with justice constituted a significant new factor reducing his danger, which the lower court ignored. The Court held that the lower tribunal failed to weigh these specific conduct changes against the aggravating circumstances, resulting in a flawed legal assessment.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2, Ord. pen.; The extension of a special prison regime requires a fresh evaluation of all current indicators of danger, including any new conduct demonstrating cooperation or dissociation from criminal organizations, which cannot be disregarded if they significantly alter the risk profile.

Parole chiave

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prison regime extension danger assessment cooperation with justice special treatment motivation defect criminal organization ties resipiscence evaluation cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41-bis, comma 2, Ord. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da Mario Riccio avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca
Naturalmente andranno considerati, altresì, eventuali indici sopravvenuti di segno neutralizzante, in quanto dimostrativi dell'affievolimento o della cessazione del pericolo (tra le molte, Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv.
Sez. 1, n. 51969 del 2019, Minichini
253713-01), tra cui le condotte processuali, validamente riscontrate, di confessione o dissociazione (Sez. 1, n. 51969 del 2019, Minichini).
Sez. 1, n. 40673 del 30/05/2012
Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del 30/05/2012, Rv.
Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola
Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci
Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Riccio Mario, nato a Mugnano di Napoli il 28/06/1991 avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Giuseppina Fodaroni, che ha rigettarsi il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da Mario Riccio avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). L'ordinanza, dopo aver riepilogato gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale, li giudicava adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione. La pericolosità qualificata del condannato non era venuta meno, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, per effetto delle confessioni rese in processi di criminalità organizzata recentemente conclusisi, valse a Riccio la concessione delle attenuanti generiche. Si tratterebbe di sopravvenienza non decisiva, stante il giudizio di mera equivalenza, anziché di prevalenza, giudizialmente formulato rispetto alle ritenute circostanze di segno contrario.

2. Riccio, con il ministero del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. Nell'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione del citato art. 41-bis e l'apparenza della motivazione, sotto l'assorbente profilo della totale pretermissione dell'elemento di novità rappresentato dalle intervenute condotte di vera e propria collaborazione con la giustizia. Riccio non solo avrebbe ammesso le sue responsabilità, ma, con le sue dichiarazioni, avrebbe contribuito a risolvere le incertezze del quadro probatorio, offrendo un importante segnale di resa alle Istituzioni dello Stato, contribuendo ad abbattere il muro di omertà e rendendo per l'effetto più vulnerabile l'organizzazione criminale di appartenenza, secondo le testuali affermazioni delle sentenze di merito versate in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso è fondato.

2. L'art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e ss., l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati.Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Il provvedimento applicativo ha durata quadriennale, ma il medesimo art. 41-bis autorizza proroghe del regime di rigore, per periodi volta per volta pari a due anni.

3. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - della permanenza di quelle apprezzabili condizionì di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01;

Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell'art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01).

Naturalmente andranno considerati, altresì, eventuali indici sopravvenuti di segno neutralizzante, in quanto dimostrativi dell'affievolimento o della cessazione del pericolo (tra le molte, Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01), tra cui le condotte processuali, validamente riscontrate, di confessione o dissociazione (Sez. 1, n. 51969 del 2019, Minichini). Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713); apprezzamento che, purché (e solo se) accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne l'esistenza e l'esito in armonia con il paradigma legale, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303-01;

Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01).

4. L'ordinanza impugnata non si è correttamente attenuta a tali principi e criteri. Ferma la ricostruzione della vicenda criminale del ricorrente e la pregressa rilevanza della sua figura nell'ambito associativo, è stata in effetti totalmente pretermessa l'effettiva valutazione delle condotte processuali in ricorso evidenziate, giunte a maturazione in epoca precedente l'impugnata proroga del regime penitenziario differenziato. Trattasi di condotte di indubbio peso e risalto, secondo quanto emerge dai titoli giudiziari allegati, sia ai fini dell'accertamento definitivo della responsabilità penale dei correi non collaboranti, sia in chiave dì resipiscenza e quale segnale di potenziale distacco del dichiarante dall'organizzazione criminale di appartenenza.

L'esperienza criminologica insegna, del resto, che le condotte di ausilio processuale rappresentano un indice qualificato sulla cui base apprezzare la recisione dei legami dell'affiliato con l'ambiente mafioso o camorristico in cui è calata la sua storia delinquenziale, che è approdo esattamente antitetico alla capacità di alimentare i medesimi legami, il cui rilievo radica l'esercizio del potere ministeriale in contestazione. A fronte di condotte processuali di tal fatta, specificamente apprezzate e valorizzate ai fini della concessione delle attenuanti generiche, il successivo giudizio di comparazione con le aggravanti si colloca nel solco della esistente ampia discrezionalità giudiziale in punto di dosimetria della pena e il suo esito, in termini di equivalenza, non è - di per sé solo - idoneo a ribaltare la significatività dell'elemento in valutazione nel delineato quadro di riferimento.

5. La decisione impugnata incorre, conclusivamente, in un deficit motivatorio di tale portata da tradursi, sul segnalato punto dirimente, in argomentazione mancante o apparente, integrante vizio riconducibile alla violazione di legge. Essa deve essere conseguentemente annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha adottata per rinnovato giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvegl