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Sentenza — n. 12013/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12013/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12013/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari dichiarava Maria Elena Di Leo colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. - per avere l'imputata ripetutamente molestato, con il telefono e a mezzo del servizio di messaggistica istantanea WhatsApp®, Cristina Del Carmelo, inviandole immagini riproducenti momenti di condivisione intima intrattenuti con il marito di quest'ultima, legato all'imputata da relazione extraconiugale - e la condannava alla pena di quattrocento euro di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 12013/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, perché, per . dominante giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 7, n. 13379 del 12/01/2017, Boetti, Rv. 269406-01; Sez. 3, n. 48315 del 11/10/2016, Quaranta, Rv. 268498-01; Sez. 3, n. 30134 del 05/04/2017, Dentice, Rv. 270255-01; Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566-01; v. anche Sez. 5, n. 14845 del 28/02/2017, A., Rv. 270021701), con cui parte impugnante omette totalmente di confrontarsi, la Causa di non punibilità, integrata dalla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata, secondo previsione testuale, ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica.

Parole chiave

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pornografia leggera circonvenzione illecita reati contro l'integrità sessuale sanzione penale misura disciplinare accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari dichiarava Maria Elena Di Leo colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Maria Elena Di Leo ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omessa pronuncia in ordine all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Leo Maria Elena, nata a Conversano il 03/01/1986 avverso la sentenza del 04/02/2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito, in difesa dell'imputata, l'avvocato Roberta Mancuso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari dichiarava Maria Elena Di Leo colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. - per avere l'imputata ripetutamente molestato, con il telefono e a mezzo del servizio di messaggistica istantanea WhatsApp®, Cristina Del Carmelo, inviandole immagini riproducenti momenti di condivisione intima intrattenuti con il marito di quest'ultima, legato all'imputata da relazione extraconiugale - e la condannava alla pena di quattrocento euro di ammenda.

2. Maria Elena Di Leo ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omessa pronuncia in ordine all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., espressamente invocata dinanzi al giudice di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, perché, per . dominante giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 7, n. 13379 del 12/01/2017, Boetti, Rv. 269406-01; Sez. 3, n. 48315 del 11/10/2016, Quaranta, Rv. 268498-01; Sez. 3, n. 30134 del 05/04/2017, Dentice, Rv. 270255-01; Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566-01; v. anche Sez. 5, n. 14845 del 28/02/2017, A., Rv. 270021701), con cui parte impugnante omette totalmente di confrontarsi, la Causa di non punibilità, integrata dalla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata, secondo previsione testuale, ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica.

La causa di non punibilità non può dunque trovare applicazione neppure in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen., che in concreto (cfr. Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Rv. 276309-01) abbia assunto, per il susseguirsi delle condotte moleste, l'anzidetto carattere di abitualità, come è incontestato essere avvenuto nella specie; e ciò senza necessità di esplicita motivazione sul punto da parte del giudice di merito(Sez. 1, n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794-01).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle ovnA spese processuali e della somma dffiTemila Glim in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/01/2022