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Sentenza — n. 11807/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11807/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11807/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 1 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Firenze accoglieva l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Antonino Giordano, condannato alla pena di due anni di reclusione, e rigettava l'istanza formulata dallo stesso per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 11807/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivo della detenzione motivi soggettivi successivi alla fuga soggiorno obbligato motivo d'asilo lavoro del detenuto condizioni della detenzione preventiva
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ANTONINO nato a MISILMERI il 25/05/1959 avverso l'ordinanza del 01/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lelte/sentite le conclusioni ci& In.3 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Firenze accoglieva l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Antonino Giordano, condannato alla pena di due anni di reclusione, e rigettava l'istanza formulata dallo stesso per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen. Nel ricorso si sostiene che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, si sia limitato a valutare la mancanza di un lavoro, la condanna in esecuzione e quella precedente per associazione di tipo mafioso, trascurando di valutare elementi favorevoli all'accoglimento dell'istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, perché l'ordinanza impugnata non è rispettosa del dato normativo e dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Lo sviluppo argomentativo della motivazione non risulta basato su un'attenta osservazione della personalità del condannato. L'ordinanza avrebbe dovuto, al contrario, fornire un'adeguata e completa analisi critica delle ragioni giustificative della decisione, e dare prova di aver preso in considerazione, con il necessario approfondimento, gli indici che, previsti in astratto dall'art. art. 47 ord. pen., che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale, caratterizzano il caso concreto; in assenza di una loro esaustiva valutazione sono insufficienti, per spiegare il rigetto dell'istanza, le considerazioni del Tribunale di sorveglianza circa la mancanza di un'attività lavorativa e la pericolosità sociale.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso in Roma, 10 settembre 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL