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Sentenza — n. 11806/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11806/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11806/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 1 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate nell'interesse di Carlo Albini, condannato alla pena di mesi tre di reclusione. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 11806/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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carcerazione preventiva eccessiva abbandono del procedimento penale capacità di subire la carcerazione alibi diritti del detenuto riesame della carcerazione preventiva
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBINI CARLO nato a TRENTO il 10/03/1979 avverso l'ordinanza del 01/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; I ette/Se ntire-te-concl uslontztel Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Vincenzo Senatore, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1 dicembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate nell'interesse di Carlo Albini, condannato alla pena di mesi tre di reclusione.

2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. Nel ricorso si sostiene che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare le richieste, si sia limitato a fare riferimento ai precedenti penali e alle pendenze a carico del condannato, trascurando di valutare elementi favorevoli all'accoglimento delle istanze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, perché l'ordinanza impugnata non è rispettosa del dato normativo e dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Lo sviluppo argomentativo della motivazione non risulta basato su un'attenta osservazione della personalità del condannato. L'ordinanza avrebbe dovuto, al contrario, fornire un'adeguata e completa analisi critica delle ragioni giustificative della decisione, e dare prova di aver preso in considerazione, con il necessario approfondimento, gli indici che, previsti in astratto dalle norme - art. 47 e 47-ter ord. pen. - che disciplinano l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, caratterizzano il caso concreto; l'assenza di una loro esaustiva valutazione rende generiche le considerazioni del Tribunale di sorveglianza secondo le quali in mancanza di redditi del condannato e della moglie vi sarebbe un concreto rischio di recidiva non arginabile con le misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste. Così deciso in Roma, 10 settembre 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE