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Sentenza — n. 11358/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to substantiate procedural violations regarding surveillance court decisions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11358/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the surveillance court failed to evaluate new evidence of employment and ignored prior appellate decisions regarding social danger. The court rejected these claims as generic and insufficiently substantiated, noting the appellant did not critically analyze the reasoning of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds are merely generic without a critical analysis of the lower court's reasoning or when the alleged procedural violations are not substantiated with sufficient detail to allow for a meaningful review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal surveillance court decision procedural violation substantiation social danger assessment court costs and fine lack of critical analysis lavoro pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 416 -bis cod. pen
pen., sostenendo che il Tribunale di sorveglianza avrebbe sostanzialmente affermato che un soggetto condannato per il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIERVO BERNARDO nato a CASERTA il 28/06/1983 avverso l'ordinanza del 12/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del PG, dott. Giulio Romano, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 12 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse di Ciervo Bernardo, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, con il quale era stata respinta la richiesta di riesame anticipato della pericolosità sociale del predetto e, quindi, era stata confermata la necessità che fosse eseguita la misura di sicurezza già disposta nei confronti del prevenuto nell'anno 2016.

2. Avverso detta ordinanza il Ciervo ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Mario Griffo, formulando quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 679, 680 cod. proc. pen. e 207, 208 cod. pen., sostenendo che il Tribunale di sorveglianza avrebbe sostanzialmente affermato che un soggetto condannato per il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen. sarebbe sempre e comunque un soggetto pericoloso, pur a fronte delle evidenziate circostanze positive poste all'attenzione del Collegio giudicante. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 679, 680 cod. proc. pen. e 207, 208 cod. pen.. Ha, in proposito, evidenziato che la difesa in vista dell'udienza del 12.1.2021 aveva inoltrato tramite P.E.C. copiosa documentazione, concernente l'espletamento da parte del Ciervo di onesta attività lavorativa e che, poiché detta documentazione non risultava allegata al fascicolo procedimentale, l'aveva ritrasmessa lo stesso 12.1.2021 alle ore 13.04; ha, quindi, lamentato l'omessa valutazione della stessa. 2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 679, 680 cod. proc. pen. e 207, 208 cod. pen., sostenendo che il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare i contenuti del provvedimento adottato dalla Corte di appello di Napoli, con il quale era stata disposta, in data 20.12.2018, la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per ritenuta "insussistenza di pericolosità concreta e attuale". 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 679, 680 cod. proc. pen. e 207, 208 cod. pen., assumendo che l'ordinanza impugnata sarebbe da censurare per avere omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza, espressamente sollecitata nell'atto di appello.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Giulio Romano, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le consequenziali statuizioni.

4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, a ragione della propria decisione, ha evidenziato che: nei confronti del Ciervo era stata disposta nel 2016 la misura di sicurezza oggetto del presente procedimento; successivamente, il predetto era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni tre; durante l'esecuzione di detta misura, lo stesso era stato sorpreso alla guida teun motociclo senza essere in possesso della relativa patente (condotta questa rilevante sotto il profilo del mancato rispetto delle prescrizioni); il provvedimento appellato era stato emesso a distanza di pochi mesi dall'assunzione, in data 16.4.2019, di altra ordinanza, con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto attuale la pericolosità sociale del prevenuto sulla base della valorizzazione della circostanza che il Ciervo era stato nuovamente condannato per reato associativo; le argomentazioni poste a base della nuova richiesta di riesame anticipato della pericolosità sociale erano tutte preesistenti alla pregressa decisione del 16.4.2019.

E, quindi, sulla base di tali argomentazioni, ha ritenuto che il provvedimento appello andasse confermato, avendo il Magistrato di sorveglianza correttamente reputato che la pericolosità sociale del Ciervo fosse ancora attuale.

5. A fronte di ciò, i motivi proposti dal ricorrente sono, in parte, assolutamente generici, in quanto non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che, in buona sostanza, ha messo in rilievo che, tra la precedente decisione del Magistrato di sorveglianza del 16.4.2019 e quella intervenuta "pochi mesi dopo", non fossero intercorsi elementi di novità che potessero fondare una diversa valutazione in ordine alla pericolosità del prevenuto, avendo valorizzato, a tal fine, entrambi i provvedimenti l'ulteriore condanna riportata dal Ciervo per delitto associativo in un periodo successivo.

Per altro verso, il ricorrente non si confronta con quest'ultima argomentazione e introduce - come osservato dal Procuratore generale - "solo discorsivamente" la questione della revoca della misura di prevenzione, che sarebbe intervenuta addirittura prima del già citato provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 16.4.2019.La censura relativa alla non considerata "copiosa documentazione concernente l'espletamento di onesta attività lavorativa", oltre a essere formulata in maniera non autosufficiente, non potendosi ritenere adeguata l'allegazione della ricevuta P.E.C. contenente solo l'elencazione numerica dei documenti allegati, è volta a prefigurare una rivalutazione delle fonti procedimentali, estranea al sindacato di legittimità.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il