Cassation appeal dismissed because surveillance magistrate's order is provisional and not appealable to the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the challenged order by the surveillance magistrate was merely provisional. The appellant argued the order violated constitutional rights regarding suspended detention, but the Court held such orders are interlocutory and reserved for the surveillance tribunal. Consequently, the appeal was rejected as it targeted a non-appealable measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 684, comma 2, c.p.p.; Art. 568, comma 2, c.p.p.; The order by the surveillance magistrate to defer execution of a sentence is provisional and interlocutory, excluding the possibility of a cassation appeal against it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALVI ANTONIO nato a GALLIPOLI il 11/03/1973 avverso l'ordinanza del 03/06/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del PG, dott. Domenico Angelo Raffaele Seccia, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di fiducia di Calvi Antonio, avvocato Umberto Leo, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Lecce in data 3 giugno 2021, con la quale - nell'ambito del procedimento n. 5122/2021, avente a oggetto il differimento provvisorio dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare - era "stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento all'art. 27, comma 3, e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, sopravvenuto altro titolo esecutivo, nei confronti del condannato già ammesso al regime dell'affidamento in prova in casi particolari non si disponga la sospensione di quest'ultimo in attesa della conclusione del percorso terapeutico riabilitativo", deducendo "violazione dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione".
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Domenico Angelo Raffaele Seccia, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza, a norma del secondo comma dell'art. 684 cod. proc. pen., può ordinare il differimento dell'esecuzione, ha natura provvisoria e urgente, ed è previsto per l'ipotesi in cui la protrazione dell' esecuzione può cagionare grave pregiudizio al condannato in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, competente in tema di differimento pena a norma del primo comma dello stesso articolo; tale natura meramente interlocutoria esclude la possibilità di ricorso per cassazione contro di esso a norma dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost., non trattandosi di provvedimento con il quale il giudice decide sulla libertà personale, essendo la decisione in senso proprio riservata nella materia in esame al tribunale di sorveglianza" (Cass. Sez. 1, n_ 1750 del 15/04/1994, Rv. 19;7820).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Ta