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Sentenza — n. 11354/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of probation due to new criminal charges arising during the measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11354/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the probation measure. The defendant argued that the trial court failed to address the compatibility between preventive detention and alternative measures, yet the court found the lower court's reasoning sound. The decision rests on the finding that new criminal facts discovered during the probation period, which would have prevented the measure's initial grant, justify its revocation.

Regesto Legislator

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Art. 416 bis cod. pen.; Art. 167 c.p.p.: The Court holds that the existence of a preventive detention order does not automatically revoke an alternative measure; however, if the detention arises from new facts committed prior to the measure's grant that would have precluded its application, revocation is legally justified.

Parole chiave

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probation revocation preventive detention alternative measures criminal facts compatibility of measures inadmissible appeal procedural grounds differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 416 bis cod. pen.
Il Tribunale ha illustrato che il Trombacca era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto ex art. 416 bis cod.
Art. 167 c.p.p.
art. 416 bis cod. pen
Il Tribunale ha illustrato che il Trombacca era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto ex art. 416 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8656 del 18/02/2009, Del Buono
Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano
242892; Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv.
Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri
275239; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv.
Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli
256367; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv.
Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo
Corte costituzionale n. 186/2000
pen., non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROM BACCA MICHELE ANTONIO, nato a MANDURIA (TA) il 09/08/1976 avverso l'ordinanza del 10/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, STEFANO TOCCI, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/2/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, già sospesa dal Magistrato di sorveglianza in sede, alla quale era stato ammesso Michele Antonio Trombacca, dichiarando non validamente espiata la pena nel periodo di affidamento. Il Tribunale ha illustrato che il Trombacca era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. ed altri, rilevando che non avrebbe potuto recuperarsi il periodo di affidamento già espletato in quanto la condotta associativa contestata al condannato era stata funzionale proprio allo svolgimento della professione nell'agenzia di pompe funebri di famiglia, attività lavorativa che era stata posta alla base dell'affidamento in prova.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Lorenzo Luigi Bullo, indicando a motivo di impugnazione il vizio di motivazione - nelle tre declinazioni normative - con riferimento alla revoca della misura alternativa e alla dichiarazione di non validità dell'espiazione della pena in affidamento. In particolare, si censura che il Tribunale di sorveglianza non abbia affron- tato il tema controverso del rapporto tra misure cautelari e misure alternative, con riferimento alla loro possibile coesistenza in capo a colui che sia contestual- mente in espiazione della pena in quanto condannato e sottoposto a misura cautelare in qualità di indagato.

Sul punto, a giurisprudenza di legittimità ha ormai escluso qualsiasi meccanismo automatico di diniego ovvero di revoca della misura alternativa in caso di preesistenza o di sopravvenienza di un titolo cautelare, ed ha indicato la possibilità in linea di diritto della contestuale esecuzione di entrambe le misure. Ciò è stato immotivatamente negato nella, impugnata ordinanza, della quale pertanto si chiede l'annullamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché generico per non avere considerato le ragioni espresse dal Tribunale di sorveglianza a fondamento della revoca della misura alternativa. 1.1. Nell'impugnata ordinanza si è dato atto che all'epoca di ammissione del ricorrente all'affidamento in prova non si aveva alcuna informazione dei gravi reati per i quali è stata emessa l'ordinanza cautelare del 28/9/2020, e che la contestata condotta associativa, commessa fino al giugno 2019, si è riverberata sulla misura alternativa, minando le ragioni per cui era stata concessa, essenzial- mente indicate nell'opportunità di consentire al condannato di svolgere attività lavorativa nell'impresa familiare di pompe funebri.

Infatti, dal provvedimento cautelare è risultato che il Trombacca si faceva forte della sua appartenenza associativa per assicurarsi una posizione dominante nel settore imprenditoriale anche nei paesi limitrofi, e la concessa misura alternativa, autorizzando la prosecuzione di detta attività lavorativa, ha perpetuato la posizione di forza criminale del Trombacca. Alla luce di tali constatazioni, il Tribunale di sorve- glianza ha disposto la revoca dell'affidamento con efficacia ex tunc. 1.2. Alla stregua di tali pregnanti elementi di fatto, deve osservarsi che l'impugnata ordinanza ha fatto buon governo dei criteri elaborati dalla giurispru- denza di legittimità in ordine alla revoca delle misure alternative ed al rapporto tra le medesime e le misure cautelari.

L'esegesi di legittimità è nel senso che l'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale ne determina solo la sospensione dell'esecuzione per la durata della misura custodiale, ma non comporta la revoca automatica della misura alternativa, che è correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare (Sez. 1, n. 8656 del 18/02/2009, Del Buono, Rv. 242892; Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614). In tale direzione è stata condotta l'analisi del Tribunale di sorveglianza, con argomenti inoppugnabili che resistono ad ogni censura, peraltro generica- mente rivolta al tema della compatibilità tra l'espletamento della misura alterna- tiva e l'intervento di misure cautelari.

Invero, nell'impugnata ordinanza vi è la specifica indicazione delle ragioni per cui le condotte che hanno dato luogo all'emissione dell'ordinanza custodiale costituiscono, in concreto, per la loro collocazione temporale e per le modalità di esplicazione, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789), ed anzi, se fossero state conosciute ab origine, avrebbero impedito l'applicazione stessa della misura alternativa.

Deve qui darsi continuità all'indirizzo esegetico per cui «L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione» (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095).2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il giorno 14 dicembre 2021 Il Consigliere esten