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Sentenza — n. 10973/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10973/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10973/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Macolli Kristjan, nato il 18/03/1994; Avverso l'ordinanza emessa il 15/04/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10973/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso questa ordinanza Kristjan Macolli, a mezzo dell'avvocato Alessandro Maneschi, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi del decreto di espulsione adottato nei suoi confronti, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della mancata notifica al difensore di fiducia dell'opponente, pur ritualmente nominato, del decreto di espulsione presupposto. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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motivo d'espulsione revoca dell'opposizione rinuncia alla motivazione violazione del bando verosimiglianza dei motivi d'asilo allontanamento malgrado rischio di persecuzione
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Macolli Kristjan, nato il 18/03/1994; Avverso l'ordinanza emessa il 15/04/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 15/04/2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l'opposizione avverso il decreto di espulsione pronunciato nei confronti di Kristjan Macolli dal Magistrato di sorveglianza di Firenze l'01/03/2021. La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze sull'assunto che all'originaria dichiarazione di impugnazione Macolli non aveva fatto seguire il deposito dei motivi da parte del suo difensore di fiducia, l'avvocato Alessandro Maneschi, pur ritualmente nominato nel contesto della stessa dichiarazione.

2. Avverso questa ordinanza Kristjan Macolli, a mezzo dell'avvocato Alessandro Maneschi, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi del decreto di espulsione adottato nei suoi confronti, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della mancata notifica al difensore di fiducia dell'opponente, pur ritualmente nominato, del decreto di espulsione presupposto. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Kristjan Macolli è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui l'avvocato Alessandro Maneschi rappresentava ritualmente Krjstian Macolli nel procedimento di sorveglianza conclusosi con la declaratoria di inammissibilità censurata. Tuttavia, nonostante questa nomina rituale, l'avviso di celebrazione dell'udienza del 15/04/2021 non veniva comunicato all'avvocato Alessandro Maneschi, tanto è vero che in tale occasione Kristjan Macolli veniva rappresentato, quale difensore d'ufficio, dall'avvocato Lorenzo Nizzi Grifi Garziolli.

In questo contesto processuale, deve rilevarsi che l'omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza camerale di sorveglianza configura una nullità assoluta e insanabile, rilevante ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento» (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657-01).

Questo orientamento giurisprudenziale, a sua volta, trae origine da una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 2370 del 19/05/1993, D'Arpino, Rv. 195143-01), che, nel corso degli anni, veniva confermata da ulteriori arresti, che si collocavano nello stesso, incontroverso, solco ermeneutico (Sez. 1, n. 41139 del 17/10/2002, Camporotondo, Rv. 222718-01; Sez. 1, n. 4663 del 28/09/1995, De Gregorio, Rv. 202498-01).

3. Ne discende conclusivamente l'annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso l'11/03/2022. Il Consi