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Sentenza — n. 10963/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10963/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10963/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARO DOMENICO nato a TAURIANOVA il 11/04/1965 avverso l'ordinanza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette le conclusioni del PG, dott. L. Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto parzialmente l'opposizione di Domenico Ferraro avverso il provvedimento di sequestro e confisca avente ad oggetto due fabbricati ubicati in Mammola; per l'effetto ha disposto la revoca del sequestro e della confisca della quota del 50%, intestata a Domenico Ferraro, della nuda proprietà dell'edificio di cui al foglio 11, mappale 215, contrada Limina, piano T, cat.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10963/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

Parole chiave

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acquisto di fondi acquisti promovimento dell'accesso alla proprietà bene acquisito in sostituzione degli acquisti attribuzione dell'abitazione familiare procedura di realizzazione del pegno immobiliare
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARO DOMENICO nato a TAURIANOVA il 11/04/1965 avverso l'ordinanza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette le conclusioni del PG, dott. L. Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto parzialmente l'opposizione di Domenico Ferraro avverso il provvedimento di sequestro e confisca avente ad oggetto due fabbricati ubicati in Mammola; per l'effetto ha disposto la revoca del sequestro e della confisca della quota del 50%, intestata a Domenico Ferraro, della nuda proprietà dell'edificio di cui al foglio 11, mappale 215, contrada Limina, piano T, cat.

A4, classe 2, vani 4, rigettando nel resto l'opposizione. Ha rilevato che la nuda proprietà dei due immobili appartiene, in regime di comunione, ai fratelli Domenico e Nicodemo Ferrano e che la madre di costoro è titolare del diritto di usufrutto vitalizio su entrambi gli immobili. Il corrispettivo di acquisto dei due immobili fu fissato in misura inferiore al valore reale di mercato e solo in parte è stato dimostrato che il denaro necessario all'acquisto fu versato dalla madre, titolare di trattamento pensionistico e beneficiaria di due finanziamenti contratti in un periodo di poco precedente al trasferimento dei beni.

Il rilievo difensivo, della provenienza della provvista dalla madre, è dimostrato soltanto per uno dei due fabbricati, atteso che nell'atto di vendita è scritto che euro 10.000,00 furono versati mediante due assegni circolari, dell'imposto di euro 5.000,00 ciascuno, emessi a favore della madre e da lei girati ai venditori.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di Domenico Ferraro, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello non ha tenuto conto delle giustificazioni del ricorrente, documentate anche con precisi riferimenti temporali. Ha omesso di considerare che la madre è stata essa stessa parte della compravendita, oltre ad aver fornito il denaro per l'acquisto. Si è trattato di unico acquisto di due manufatti contigui e la somma di euro 10.000,00 fu versata, due anni prima dell'atto notarile di acquisto, come acconto sul corrispettivo di entrambi i manufatti. La Corte di appello non ha tenuto conto che nell'anno 2006, anno del rogito notarile, la madre contrasse altro finanziamento di euro 15.000,00, e su quella provvista furono emessi tre assegni circolari di euro 5.000,00, menzionati nell'atto di compravendita.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte di appello ha rilevato che manca la prova, in riferimento ad uno dei due immobili, che la somma di denaro impiegata per l'acquisto sia provenuta dalla madre del ricorrente. Il fatto che quest'ultima ottenne dei finanziamenti nel periodo di poco precedente agli acquisti di entrambi gli immobili non è stato ignorato e però si è rilevato, con motivazione che non si presta a censure di carenza o di manifesta illogicità, che difettano gli elementi di fatto per collegare l'erogazione del finanziamento, e quindi la spendita di quella provvista, ad uno dei due acquisti immobiliari. Ha osservato in particolare, e il rilievo ha una indubbia consistenza, che, se per uno dei due immobili l'atto di acquisto menziona il versamento di euro 10.000,00 mediante due assegni circolari emessi all'ordine della madre del ricorrente e dalla stessa girati al venditore, per l'altro manca un parimenti significativo dato di prova. Sarebbe pertanto una mera congettura riferire anche a tale acquisto il finanziamento di cui si è detto.

3. La motivazione dell'ordinanza impugnata è, per quanto esposto, priva di vizi rilevabili nella sede del sindacato di mera legittimità.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 3 marzo 2022. Il cdhsiciftere estensore Il presi