Italian Court dismisses appeal claiming day isolation sentence increase violated non-exhaustion rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Paolo Di Lauro inadmissible regarding an increase in his day isolation sentence. The appellant argued that the sentence adjustment violated the non-exhaustion rule because it was based on a crime committed in 1982 when no other concurrent sentences were being served. The court rejected this, ruling that the sentence increase was legally justified because those other sentences were indeed still outstanding at the time of the 1982 offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 cod. pen.; Art. 80 cod. proc. pen.: The increase of day isolation based on the date of the last final conviction is valid if other concurrent sentences were still being served at that time, and prison isolation periods do not equate to day isolation for mitigation purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Di Lauro Paolo, nato a Napoli il 26/08/1953; Avverso l'ordinanza emessa il 24/09/2021 dalla Corte di assise di appello di Napoli; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Alessandro Cimnnino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 24/09/2021 la Corte di assise di appello di Napoli, in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, in relazione alle pene detentive relative alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-6 del provvedimento impugnato, applicava a Paolo Di Lauro la pena geM5Vrta, dell'isolamento diurno per la durata di diciassette mesi.
La rideterminazione della pena ez~g" dell'isolamento diurno discendeva dal fatto che la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Napoli il 16/04/2015, passata in giudicato il 30/09/2015, riguardava un reato commesso 1'01/05/1982, in un momento in cui nessuna delle pene concorrenti relative al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 28/05/2011 era stata ancora espiata da Di Lauro.
2. Avverso questa ordinanza Paolo Di Lauro, a mezzo dell'avvocato Rocco Maria Spina, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 72 e 80 cod. pen., conseguenti al fatto che l'aumento della pena C-C-e-§-§-0---ri dell'isolamento diurno era stato disposto in ragione del momento in cui era stato commesso il delitto relativo alla sentenza divenuta irrevocabile per ultima, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Napoli il 16/04/2015, individuato nella data dell'01/05/1982, quando "non vi erano condanne in corso, né tanto meno vi era in corso alcuna espiazione". Si deduceva, al contempo, che l'isolamento diurno doveva ritenersi interamente scontato dal ricorrente, atteso che Di Lauro era stato posto in un'area penitenziaria riservata dal 2004 e, a partire dal 2013, si era posto in auto-isolamento carcerario. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Paolo Di Lauro è inammissibile.
2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la rideterminazione della pena gete-ggeo713 dell'isolamento diurno applicata a Paolo Di Lauro discendeva dal fatto che la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Napoli il 16/04/2015 e passata in giudicato il 30/09/2015, riguardava un reato commesso 1'01/05/1982, in un momento in cui nessuna delle pene concorrenti relative al provvedimento di cumulo in esame era stata ancora espiata dal condannato.
Alla data dell'01/05/1982, quindi, dovevano ancora essere eseguite le pene residue, superiori a cinque anni di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo applicato a Di Lauro, che rendeva legittimo l'aumento della pena \ -aluinì dell'isolamento diurno dagli originari dieci mesi agli attuali diciassette mesi. La rideterminazione della pena~gcriài dell'isolamento diurno applicata a •-- Paolo Di Lauro, pertanto, è rispettosa delle emergenze processuali e conforme alla giurisprudenza di legittimità, consolidatasi in tema di applicazione dell'art. 80 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, Amante, Rv. 268474-01).
Ne consegue che il cumulo delle pene, da cui derivava l'applicazione della disposizione dell'art. 80 cod. pen., doveva essere compiuto in relazione alle pena che doveva essere scontata alla data dell'01/05/1982, in cui veniva commesso il reato per il quale era stata pronunciata l'ultima sentenza di condanna definitiva, che, nel nostro caso, è quella emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli il 16/04/2015. Alla data dell'01/05/1982, infatti, non risultavano ancora scontate le pene superiori a cinque anni di reclusione, relative alle decisioni irrevocabili di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 28/05/2011. 2.1.
Quanto alla correlata censura difensiva, secondo cui l'isolamento diurno di diciassette mesi oggetto di vaglio doveva ritenersi interamente scontato da Paolo Di Lauro, atteso che il ricorrente era stato collocato in un'area riservata dal 2004 e, a partire dal 2013, si era posto in auto-isolamento carcerario, deve rilevarsi che la doglianza postula l'assimilazione tra istituti penitenziari eterogenei. ri v Sul punto, si ritiene opportuno /il principio di diritto, che si attaglia caso di specie, secondo cui, attesa la «radicale differenza tra l'istituto dell'isolamento diurno, vera e propria sanzione penale, e l'isolamento cautelare, modalità di custodia disposta per ragioni processuali o di sicurezza, non si può riconoscere la fungibilità, ai fini dell'applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen., tra il periodo di custodia cautelare trascorso in regime di grandissima sorveglianza e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna definitiva alla pena dell'ergastolo» (Sez. 1, n. 38467 del 18/09/2008, Mezzasalma, Rv. 241493-01).4.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Paolo Di Lauro deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso