Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding generic mitigating circumstances not extending to satellite crimes in continued offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that generic mitigating circumstances recognized for the primary crime do not automatically extend to satellite crimes during the execution phase. The appellant argued that unification of crimes should have extended these mitigations, but the court distinguished between simultaneous conviction and the later unification of already adjudicated facts. Consequently, the court found the legal argument based on a distortion of interpretative guidelines regarding the execution of penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; The judge of execution may determine the increase for continued offenses based on the satellite crime's characteristics independently of whether mitigating circumstances were applied to the primary crime during the initial trial.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASTORI PAOLO nato a BERGAMO il 17/05/1973 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi lelinammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 dicembre 2020, la Corte di appello di Brescia ha riconosciuto la continuazione tra i reati per i quali Paolo Astori ha riportato due distinte condanne e conseguentemente rideterminato la pena.
2. Paolo Astori propone, con l'assistenza dell'avv. Enrico Pollini, ricorso per cassazione fatto affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena ex art. 81, secondo comma, cod. pen., ha trascurato di considerare che, essendo state applicate, con riferimento al reato più grave ed in sede di cognizione, le circostanze attenuanti generiche, l'unificazione delle fattispecie criminose avrebbe dovuto indurre l'estensione delle medesime circostanze al reato-satellite, in relazione al quale è stato, invece, apportato un aumento che da essere prescinde in toto.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censura manifestamente infondata.
2. È pacifico, in giurisprudenza, che, in caso di riconoscimento, in fase di cognizione, della continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche solo per alcuni di essi, con la conseguenza che le attenuanti generiche riconosciute solo per il reato più grave non si estendono a quelli satellite (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562; Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107; Sez. 3, n. 34782 del 22/06/2011, D.P., Rv. 250862). Qualora, nondimeno, il giudice non abbia espressamente indicato le imputazioni in relazione alle quali tali attenuanti sono state riconosciute, la concessione deve intendersi riferita a tutti i reati contestati (Sez. 6, n. 12414 del 08/03/2011, V., Rv. 249646; Sez. 1, n. 37108 del 20/09/2002, Peddio, Rv. 222528).
3. Il riferimento, in apparenza eccentrico, alla disciplina tipica del giudizio di cognizione giova, in realtà, alla disamina del caso di specie, che ha visto il giudice dell'esecuzione unificare, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., due reati, il più grave dei quali attenuato, a differenza dell'altro, ex art. 62-bis cod. pen.. A fronte, invero, di valutazioni autonomamente compiute, con la forza del giudicato, all'atto dell'accertamento di ciascuna fattispecie criminosa, il giudice dell'esecuzione, individuato il reato più grave, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., attraverso il riferimento alla pena in concreto applicata, è chiamato a determinare l'aumento a titolo della continuazione in forza di un apprezzamento che è parametrato sulle connotazioni, dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo, di quello satellite, senza essere in alcun modo condizionato dal fatto che, in relazione all'altro, la pena sia stata eventualmente mitigata ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen..
Ciò posto, il ricorso si impernia, con ogni evidenza, sulla distorsione dell'indirizzo ermeneutico sopra richiamato, che si riferisce all'ipotesi di simultaneo accertamento dei reati e non a quella, concettualmente e giuridicamente distinta, di unificazione, in executivis, di fattispecie criminose i cui tratti siano già stati compiutamente e definitivamente delineati e per le quali occorre, piuttosto, procedere, in ossequio alle regole codicistiche, alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/0