Cassation annuls GIP order declaring criminal judgment executable when bail request is rejected, mandating immediate trial instead.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the GIP order that declared a criminal judgment executable after rejecting a bail request. The appellant argued this was abnormal because the GIP should have issued an immediate trial order rather than enforcing the prior judgment. The court ruled that declaring the judgment executable deprives the defendant of the right to contest their liability in a new proceeding, thus violating procedural guarantees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 464, comma 1, cod. proc. pen.; It is abnormal for the GIP to declare a prior criminal judgment executable after rejecting a bail request, as this deprives the defendant of the opportunity to have their liability re-examined in a new trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORDANI MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 13/04/1984 avverso l'ordinanza del 17/06/2021 del GIP del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Franca ZACCO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha rigettato l'stqnza di oblazione presentata nell'interesse di RieJ23, Michele GIORDANIY—avverso il decreto penale di condanna emesso dallo stesso giudice in data 20 novembre 2020 e ha conseguentemente dichiarato l'esecutività del provvedimento monitorio in relazione al reato di cui all'art. 650 cod. pen.
2. Ricorre Michele GIORDANI, a mezzo del difensore avv. Berardino Arena, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendone la abnormità poiché in presenza della domanda di oblazione rigettata, il giudice per le indagini preliminari doveva comunque emettere il decreto di giudizio immediato, anziché dichiarare la esecutività del decreto penale di condanna.
3. Il ricorso è fondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all'oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere all'oblazione l'imputato, perché priva quest'ultimo della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato anche nel caso in cui l'imputato, con l'atto di opposizione, non abbia chiesto il giudizio» Sez. 3, n. 31231 del 13/06/2019, Lambertini, Rv. 276554;
Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, Ghiglione, Rv. 247844; Sez. 3, n. 35442 del 01/07/2016, Cozzolino, Rv. 267535). 3.2. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia perché proceda a disporre il giudizio immediato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. Così deciso il 11 febbraio 2022. Cons lire est9ns D C) St