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Sentenza — n. 10933/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10933/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10933/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, Damiano Rummo chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati per i quali era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10933/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'istante ha proposto, per mezzo di difensore, ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., erronea applicazione e inosservanza degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 173 disp. att. cod. proc. pen., e carenza ed illogicità della motivazione. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione.

Parole chiave

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reato continuato reiterazione di reati penali continuazione dell'esecuzione concorso materiale di reati principio della continuità revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con atto rivolto al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, Damiano Rummo chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati per i quali era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili.
artt. 81 cod. pen
pen., erronea applicazione e inosservanza degli artt. 81 cod. pen., 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUMMO DAMIANO nato a SAN SEVERO il 17/10/1969 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Tomaso Epidendio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, Damiano Rummo chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati per i quali era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili.

2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con provvedimento del 26 marzo 2021, rilevando che l'istanza si riferiva a reati non contigui cronologicamente e che nel caso si ravvisava, piuttosto, abitualità criminosa, in considerazione della propensione di Damiano Rummo a commettere furti.

3. L'istante ha proposto, per mezzo di difensore, ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., erronea applicazione e inosservanza degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 173 disp. att. cod. proc. pen., e carenza ed illogicità della motivazione. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché privo di specificità. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492).1.2.

Nel caso concreto, il ricorso, che reca critiche generiche sull'ordinanza sostanzialmente riconducibili a vizi di motivazione poiché lamenta la mancata valutazioni di elementi favorevoli all'accoglimento dell'istanza, non rassegna, in realtà, elementi decisivi per far ritenere che la motivazione fornita, circa la riconducibilità dei reati ad abitualità criminosa, sia caratterizzata da illogicità manifesta o contraddittorietà. Peraltro, il ricorso pone in evidenza la distanza cronologica tra i fatti - commessi nel 2012, nel 2014 e nel 2019 - cioè un elemento che nel caso in esame, per la sua effettiva manifestazione, porta piuttosto a confermare l'esclusione di un medesimo disegno criminoso.

Il ricorso, quindi, non reca una esposizione idonea a soddisfare il requisito della specificità.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in