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Sentenza — n. 10931/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10931/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10931/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 23/12/2020, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ravenna rigettava l'istanza di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. per difetto dei presupposti di legge, invece accogliendo quella - pure proposta da Eugenio Emanuele Ventura - di estinzione della pena per decorso del tempo con riferimento alla pena riportata dal medesimo con sentenza del GIP del Tribunale in sede del 13/11/2014, irrevocabile il 6/12/2014. Il rigetto della prima istanza era motivato dall'inerzia del condannato, che non si era mai attivato per effettuare i lavori di pubblica utilità a lui imposti, così sottraendosi all'esecuzione della pena e perfezionando l'eccezione stabilita dall'art. 136 disp. att. cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 136 disp. att. cod. proc. pen, art. 655 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10931/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. La fase dell'esecuzione penale è affidata alla cura e all'iniziativa del Pubblico ministero, come prevede l'art. 655 cod. proc. pen., pertanto spetta a tale organo avviare l'esecuzione della sanzione sostitutiva mediante la comunica- zione della sentenza di condanna all'ente individuato nella medesima.Nella specie, non risulta che il competente ufficio di Procura abbia messo in esecuzione la sentenza di condanna a carico del Ventura, coinvolgendo l'UEPE e fissando il termine entro cui il condannato avrebbe dovuto presentarsi presso l'Ente individuato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 1.2.

Parole chiave

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omissione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale condotta illecita della polizia pubblica istigazione a delinquere impedimento di un atto dell'autorità decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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art. 136 disp. att. cod. proc. pen
Il rigetto della prima istanza era motivato dall'inerzia del condannato, che non si era mai attivato per effettuare i lavori di pubblica utilità a lui imposti, così sottraendosi all'esecuzione della pena e perfezionando l'eccezione stabilita dall'art. 136 disp. att. cod. proc. pen.
art. 655 cod. proc. pen
La fase dell'esecuzione penale è affidata alla cura e all'iniziativa del Pubblico ministero, come prevede l'art. 655 cod.
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Testo completo

ente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENTURA EUGENIO EMANUELE, nato a FAENZA il 08/07/1991 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, CIRO ANGELILLIS, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, nella parte in cui prevede il rigetto dell'istanza di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/12/2020, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ravenna rigettava l'istanza di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. per difetto dei presupposti di legge, invece accogliendo quella - pure proposta da Eugenio Emanuele Ventura - di estinzione della pena per decorso del tempo con riferimento alla pena riportata dal medesimo con sentenza del GIP del Tribunale in sede del 13/11/2014, irrevocabile il 6/12/2014. Il rigetto della prima istanza era motivato dall'inerzia del condannato, che non si era mai attivato per effettuare i lavori di pubblica utilità a lui imposti, così sottraendosi all'esecuzione della pena e perfezionando l'eccezione stabilita dall'art. 136 disp. att. cod. proc. pen.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Monica Baccarini, avanzando a motivi di impugnazione la violazione di legge, con riferimento all'art. 136 disp. att. cod. proc. pen., ed il • correlato vizio di motivazione, rivendicando che non vi era stata alcuna volontaria sottrazione all'esecuzione della pena da parte del Ventura, il quale anzi si era attivato per procurarsi un lavoro di pubblica utilità e lo aveva reperito presso la Polizia Municipale del comune di Faenza. A tale suo impegno non era corrisposto altrettanto impegno della Procura della Repubblica di Ravenna e del competente Ufficio UEPE, che non aveva indicato al Ventura l'inizio delle attività e le modalità di svolgimento, nonostante il condannato si fosse recato diverse volte presso l'individuata Polizia Municipale.

Sul punto, si sono richiamati alcuni arresti di questa Corte di legittimità, che hanno affermato che non costituisce onere del condannato avviare il procedimento esecutivo dei lavori di pubblica utilità, in caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale procedervi. Pertanto, si chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza, dovendo il giudice dell'esecuzione dichiarare l'estinzione del reato, sussistendo le condizioni di legge, oppure ammettere il Ventura a svolgere il servizio di pubblica utilità, consentendogli di beneficiare dell'effetto estintivo del reato quale conseguenza del proficuo svolgimento di detto servizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. La fase dell'esecuzione penale è affidata alla cura e all'iniziativa del Pubblico ministero, come prevede l'art. 655 cod. proc. pen., pertanto spetta a tale organo avviare l'esecuzione della sanzione sostitutiva mediante la comunica- zione della sentenza di condanna all'ente individuato nella medesima.Nella specie, non risulta che il competente ufficio di Procura abbia messo in esecuzione la sentenza di condanna a carico del Ventura, coinvolgendo l'UEPE e fissando il termine entro cui il condannato avrebbe dovuto presentarsi presso l'Ente individuato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 1.2.

Il giudice dell'esecuzione ha invece osservato che il condannato non si era mai attivato per effettuare i lavori di pubblica utilità, ritenendo che ciò comportasse la volontaria sottrazione all'esecuzione della pena, dunque la condizione ostativa dell'effetto estintivo del reato prevista dall'art. 136 disp. att. cod. proc. pen. Tale statuizione è errata. In svariati arresti di questa Corte si è affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e -non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata (Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618;

Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D'Aniello, Rv. 281189). Si è altresì rilevato che l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata (Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, Rosiello, Rv. 264546).

2. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, il quale si uniformerà al principio di diritto sopra esposto, qui enunciato ai sensi dell'art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Ravenna. Così deciso il giorno 3 novembre 2021 Il Con