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Sentenza — n. 10410/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls detention order due to failure to provide video link for defense-requested personal hearing attendance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10410/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a detention order because the trial court failed to activate a video link for a hearing where the defense had requested the defendant's personal presence. The defense argued that the hearing was postponed without providing the necessary audiovisual connection, violating the defendant's right to participate. The court ruled that such a failure constitutes absolute nullity when the request for video participation arrives in time to arrange the connection, ordering the case remitted for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 127 cod. proc. pen.; The failure to activate video conferencing for a hearing where the defense requests personal attendance in time constitutes absolute nullity, violating the right to participate in the proceedings.

Parole chiave

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absolute nullity video conferencing personal attendance detention order right to participate procedural violation remittal for retrial corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 127 cod. proc. pen.
2213/2021 sebbene non risulti che il difensore presente all'udienza abbia eccepito in quella sede la mancata attivazione della videoconferenza, la violazione del diritto dell'indagato di partecipare all'udienza camerale, fissata nelle forme dell'art. 127 cod.
art. 127 cod. proc. pen
2213/2021 sebbene non risulti che il difensore presente all'udienza abbia eccepito in quella sede la mancata attivazione della videoconferenza, la violazione del diritto dell'indagato di partecipare all'udienza camerale, fissata nelle forme dell'art. 127 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. VI n. 2213/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRIVITERA SALVATORE SAM nato a CATANIA il 23/05/1997 avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/qpntite le conclusioni del PG PIETRO GAETA I (tu CAt R'cr-c c-os 0t )t IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Catania, in procedura incidentale di riesame personale, con ordinanza emessa in data 21 luglio 2021 ha confermato - nei confronti di Privitera Salvatore Sam - l'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania in data 21 giugno 2021.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Privitera Salvatore Sam, con deduzione di vizio del procedimento. 2.1 La difesa rappresenta, in sintesi, che :

a) per la originaria udienza camerale del 13 luglio 2021 era intervenuta richiesta di partecipazione del Privitera all'udienza ed era stato disposto il videocollegannento;

b) su richiesta della difesa, antecedente alla trattazione, l'udienza veniva differita al 20 luglio, ma per tale data non veniva disposto il videocollegannento per consentire la partecipazione del Prvitera, né risultava manifestata alcuna rinunzia da parte dell'indagato.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 Come puntualmente osservato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, l'avvenuto differimento della udienza camerale, su richiesta della difesa, non può privare l'indagato della garanzia di partecipazione personale all'udienza, restando valida la manifestazione di volontà già espressa. 3.2 Pacifica è la mancata attivazione del collegamento in video per l'udienza del 20 luglio 2021, il che determina la ricorrenza del vizio dedotto con l'atto di ricorso. Come è stato di recente ritenuto, tra le altre, da Sez.

VI n. 2213/2021 sebbene non risulti che il difensore presente all'udienza abbia eccepito in quella sede la mancata attivazione della videoconferenza, la violazione del diritto dell'indagato di partecipare all'udienza camerale, fissata nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta, allorchè la richiesta di presenziare, sia pure a mezzo di videoconferenza e nei casi consentiti, sia pervenuta in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte Raffaello