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Sentenza — n. 10409/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10409/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10409/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 03/01/1973 avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/seat4te le conclusioni del PG b( 000-0 a..A.t. e-Q-t -RAT'o '0_tc-OsA:t..A.A.CLIAT O «Al Xi.C..0.)T1)-Q 147 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, con ordinanza de plano emessa in data 4 giugno 2021, ha respinto la domanda di riabilitazione introdotta da Capizzi Giuseppe.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10409/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Trattandosi di decisione emessa ai sensi dell'art. 678 comma lbis cod.proc.pen. la stessa non è ricorribile per cassazione (ex art.667 comma 4 cod.proc.pen.) ed il ricorso va qualificato come opposizione.

Parole chiave

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restituzione in pristino ripristino delle prestazioni d'invalidità impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione attitudine all'integrazione censure procedurali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 03/01/1973 avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/seat4te le conclusioni del PG b( 000-0 a..A.t. e-Q-t -RAT'o '0_tc-OsA:t..A.A.CLIAT O «Al Xi.C..0.)T1)-Q 147 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, con ordinanza de plano emessa in data 4 giugno 2021, ha respinto la domanda di riabilitazione introdotta da Capizzi Giuseppe.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia - Capizzi Giuseppe.

3. Trattandosi di decisione emessa ai sensi dell'art. 678 comma lbis cod.proc.pen. la stessa non è ricorribile per cassazione (ex art.667 comma 4 cod.proc.pen.) ed il ricorso va qualificato come opposizione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidee Raffaello Magi Monica B