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Sentenza — n. 10399/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10399/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10399/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Catania ha assolto QUIROZ TICLLA MILUSKA HELEN, cittadina peruviana, dal reato di cui all'art. 10- bis d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286 (commesso in data 15 novembre 2019), ritenendo l'intervenuta abolitio criminis a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva CEE n. 2008/115, così come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza 6 dicembre 2012, Sagor.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10399/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 10- bis d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286 (commesso in data 15 novembre 2019), ritenendo l'intervenuta abolitio criminis a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva CEE n. 2008/115, così come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza 6 dicembre 2012, Sagor.

Parole chiave

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allontanamento uscita illegale dal paese rimpatrio in sicurezza allontanamento legittimo ripristino dello statuto di rifugiato violazione del divieto d'entrata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: QUIROZ TICLLA MILUSKA HELEN nata in PERU il 06/12/1988 avverso la sentenza del 06/11/2020 del GIUDICE DI PACE di CATANIAfissato il ricorso con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al GIUDICE DI PACE di CATANIA; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Catania ha assolto QUIROZ TICLLA MILUSKA HELEN, cittadina peruviana, dal reato di cui all'art. 10- bis d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286 (commesso in data 15 novembre 2019), ritenendo l'intervenuta abolitio criminis a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva CEE n. 2008/115, così come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza 6 dicembre 2012, Sagor.

2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania che denuncia la violazione di legge perché, a seguito delle intervenute modifiche normative (decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla I. 2 agosto 2011, n. 129), la fattispecie di reato è conforme a quanto previsto dalla citata decisione del giudice unitario, sicché non andava pronunciata l'assoluzione.

3. Il ricorso è fondato; da ciò consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. 3.1. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «In tema di disciplina penale dell'immigrazione clandestina, la previsione di una sanzione penale pecuniaria per la contravvenzione di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato di cui all'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non contrasta con la Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di rimpatri del 16 dicembre 2008, n. 115, non costituendo ostacolo alla procedura di rimpatrio prevista dalla stessa, e, pertanto, non può essere disapplicata dal giudice» (Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, PG c/ Nyassi, Rv. 275049; Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019 - dep. 2020, Ouakib, Rv. 277920). Il giudice di pace non si è attenuto a tale costante orientamento giurisprudenziale ed ha erroneamente ritenuto l'intervenuta abolitio criminis, sicché la sentenza va annullata con rinvio al medesimo ufficio, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice di di Catania, in diversa persona fisica. Così deciso