Sentenza — n. 10313/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 19 maggio 2020 il Tribunale di Marsala ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata dal locale Procuratore della Repubblica, intesa alla revoca, nei confronti di 3aoud Er Raissi, della sospensione condizionale delle pene a lui inflitte con sentenze del 23 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 9 marzo 2018, e del 23 luglio 2018, divenuta irrevocabile il 6 dicembre 2018. A tal fine, ha rilevato che il richiedente, nel valorizzare l'esistenza, all'atto di emissione dei citati provvedimenti, della causa ostativa costituita dalla precedente fruizione — in due occasioni, entrambe risalenti al 2016 — del beneficio, ha omesso di considerare che le più recenti decisioni sono state adottate in un frangente temporale in cui quelle precedenti erano state già inserite nel certificato del casellario giudiziale dell'imputato, sicché la perpetrata violazione di legge avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la proposizione di impugnazione ordinaria, la sopravvenuta formazione del giudicato avendo, invece, ormai precluso l'intervento del giudice dell'esecuzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 10313/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MARSALAnel procedimento a carico di: ER RAISSI 3AOUD nato il 29/12/1983 avverso l'ordinanza del 19/05/2020 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 maggio 2020 il Tribunale di Marsala ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata dal locale Procuratore della Repubblica, intesa alla revoca, nei confronti di 3aoud Er Raissi, della sospensione condizionale delle pene a lui inflitte con sentenze del 23 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 9 marzo 2018, e del 23 luglio 2018, divenuta irrevocabile il 6 dicembre 2018. A tal fine, ha rilevato che il richiedente, nel valorizzare l'esistenza, all'atto di emissione dei citati provvedimenti, della causa ostativa costituita dalla precedente fruizione — in due occasioni, entrambe risalenti al 2016 — del beneficio, ha omesso di considerare che le più recenti decisioni sono state adottate in un frangente temporale in cui quelle precedenti erano state già inserite nel certificato del casellario giudiziale dell'imputato, sicché la perpetrata violazione di legge avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la proposizione di impugnazione ordinaria, la sopravvenuta formazione del giudicato avendo, invece, ormai precluso l'intervento del giudice dell'esecuzione.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per essere il - giudice dell'esecuzione pervenuto alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca senza accertarsi se i precedenti penali ostativi al riconoscimento del beneficio fossero o meno conosciuti dai giudici che lo hanno illegittimamente concesso.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832).
Nel caso di specie, il Tribunale di Marsala è venuto meno a tale onere.Ha, invero, affermato che l'inserimento delle sentenze con le quali, nel 2016, era stata concessa all'imputato la sospensione condizionale garantiva ai giudici che avevano pronunziato quelle di condanna alle pene della revoca della cui sospensione si discute la possibilità di conoscere l'esistenza della causa ostativa, che doveva, dunque, ritenersi da loro consapevolmente disapplicata. Così facendo, ha trascurato di verificare se i certificati del casellario giudiziale presenti all'interno di quegli incartamenti processuali fossero stati o meno debitamente aggiornati, cioé di accertare se alla situazione di astratta conoscibilità corrispondesse l'effettiva conoscenza, in capo a quelle autorità giudiziarie, della sussistenza della preclusione da loro disattesa.
A tale scopo — nulla specificamente emergendo, in proposito, dalle sentenze con cui la sospensione è stata illegittimamente disposta — il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto acquisire, secondo quanto sopra esposto, i fascicoli di causa, adempimento che dovrà essere eseguito nel giudizio di rinvio innanzi al Tribunale di Marsala conseguente all'annullamento, che in questa sede va disposto, dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala. Così deciso il 09/03/2022. Il Consi liere estensore io Il Presidente Da I appuccio