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Sentenza — n. 10308/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10308/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10308/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 24 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata da Alessio Attanasio, intesa all'esecuzione dell'ordinanza emessa il 13 ottobre 2020 dallo stesso ufficio giudiziario, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo da lui proposto, è stato ordinato all'amministrazione penitenziaria di consentirgli di effettuare mediante video-chiamata il colloquio telefonico mensile.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10308/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alessio Attanasio si duole del fatto che l'amministrazione penitenziaria non abbia dato esecuzione al provvedimento con cui è stato disposto che egli potesse effettuare mediante video-chiamata il previsto colloquio mensile. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente notato, in proposito, che l'istanza da lui presentata non è ammissibile perché intesa all'attivazione di una procedura, il giudizio di ottemperanza ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, che, ai sensi del comma 5, presuppone la definitività della decisione della cui attuazione si discute.

Parole chiave

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sospensione del diritto di visita sospensione dell'istruzione corrispondenza con il difensore revoca della sospensione condizionale domanda di continuazione dell'esecuzione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 24/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTElette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 24 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata da Alessio Attanasio, intesa all'esecuzione dell'ordinanza emessa il 13 ottobre 2020 dallo stesso ufficio giudiziario, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo da lui proposto, è stato ordinato all'amministrazione penitenziaria di consentirgli di effettuare mediante video-chiamata il colloquio telefonico mensile.

2. Alessio Attanasio propone, con l'assistenza dell'avv. Maria Teresa A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza erroneamente ritenuto che l'ordinanza della quale era stata lamentata l'omessa attuazione, con conseguente attivazione del giudizio di ottemperanza, fosse ancora sub judice.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Alessio Attanasio si duole del fatto che l'amministrazione penitenziaria non abbia dato esecuzione al provvedimento con cui è stato disposto che egli potesse effettuare mediante video-chiamata il previsto colloquio mensile. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente notato, in proposito, che l'istanza da lui presentata non è ammissibile perché intesa all'attivazione di una procedura, il giudizio di ottemperanza ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, che, ai sensi del comma 5, presuppone la definitività della decisione della cui attuazione si discute.

Nel caso di specie, alla data del 24 maggio 2021, in cui è stata pronunziata l'ordinanza qui imputata, tale postulato, infatti, non ricorreva, giacché la Corte di cassazione, investita dei ricorsi proposti avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Trieste il 13 ottobre 2020, ha rigettato, con sentenza n. 19826 del 9 aprile 2021, quello del Procuratore generale presso la locale Corte di appello e parzialmente accolto, invece, quello di Attanasio, disponendo il rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio con specifico riferimento alla parametrazione della durata dei colloqui mediante video-chiamata a quella dei colloqui visivi anziché telefonici.

Discende dalla superiore considerazione che il ritardo nell'attuazione della decisione con cui Angelo Attanasio è stato ammesso a fruire del colloquio periodico mediante video-chiamata non è dipeso da inerzia dell'amministrazione ma, piuttosto, dalla pendenza dell'impugnazione promossa dallo stesso condannato in relazione alle modalità di esercizio del suo diritto, onde ineccepibile si palesa il rilievo della causa ostativa all'avvio del giudizio di ottemperanza.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/