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Sentenza — n. 10307/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10307/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10307/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 6 marzo 2017 emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Milano, fu applicata, nei confronti di Massimiliano Tortorelli, la pena di 5 mesi e 10 giorni di arresto e di 1.200,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, mentre si trovava sulla pubblica via alla guida di un'autovettura, sottoposto ad un controllo da parte della polizia giudiziaria, rifiutava di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 10307/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, atteso che la revoca della pena sostitutiva avrebbe determinato il ripristino dell'intera pena sostituita, senza scomputare il periodo di positivo svolgimento dell'attività lavorativa.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva lavoro del detenuto misura sostitutiva della detenzione ricollocamento in un istituto lavoro sostitutivo riabilitazione professionale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 6 marzo 2017 emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Milano, fu applicata, nei confronti di Massimiliano Tortorelli, la pena di 5 mesi e 10 giorni di arresto e di 1.200,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Roberto Lassini, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tortorelli Massimiliano, nato a Magenta il 6 gennaio 1990, avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 4 giugno 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al calcolo della pena da ripristinare.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6 marzo 2017 emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Milano, fu applicata, nei confronti di Massimiliano Tortorelli, la pena di 5 mesi e 10 giorni di arresto e di 1.200,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, mentre si trovava sulla pubblica via alla guida di un'autovettura, sottoposto ad un controllo da parte della polizia giudiziaria, rifiutava di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche.

Con lo stesso provvedimento, il primo Giudice dispose la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità presso il comune di Arconate per la durata di 4 mesi e 10 giorni, nonché la sospensione, per 1 anno, della patente di guida. 1.1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori di pubblica utilità, l'UEPE competente, con nota del 24 gennaio 2019, segnalò che Tortorelli aveva interrotto la relativa prestazione dal febbraio 2018, sicché il Giudice dell'esecuzione lo aveva autorizzato a proseguire i lavori dal 15 gennaio 2019, autorizzandolo, altresì, all'ampliamento del monte ore settimanale, al fine di consentirgli la conclusione della pena sostitutiva nel più breve tempo possibile.

Indi, con successiva relazione in data 5 novembre 2019, l'UEPE riferì, ancora, che Tortorelli non aveva rispettato gli impegni concordati con il comune di Arconate, omettendo di presentarsi fin dal 2 aprile 2019, tanto che era stata revocata la disponibilità dell'ente ad accoglierlo per lo svolgimento dei lavori. 1.2. Per tali ragioni, con ordinanza in data 4 giugno 2021, il Tribunale di Milano, in qualità di giudice dell'esecuzione, dispose la revoca della pena sostitutiva, rispristinando la pena sostituita, pari a 5 mesi e 10 giorni di arresto e 1.200,00 euro di ammenda, nonché la sanzione amministrativa della sospensione della patente.

2. Massimiliano Tortorelli ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Roberto Lassini, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione in relazione alla disposta revoca della pena sostitutiva. Benché la difesa avesse documentato la possibilità di riprendere il programma di lavori di pubblica utilità davanti ad altro ente convenzionato, il Giudice dell'esecuzione avrebbe disposto la revoca senza verificare se la violazione delle prescrizioni costituisse, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento, senza motivare le ragioni per le quali non sia stato ritenuto possibile riprendere il percorso dei lavori di pubblica utilità presso altra struttura affidataria. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, atteso che la revoca della pena sostitutiva avrebbe determinato il ripristino dell'intera pena sostituita, senza scomputare il periodo di positivo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. In data 10/11/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al calcolo della pena da ripristinare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, le censure difensive sono infondate. Infatti, il Giudice dell'esecuzione non ha affatto proceduto all'automatica revoca della sanzione sostitutiva in ragione della mera violazione delle prescrizioni impartite al condannato, ma ha effettuato, dandone conto in sede motivazionale, un puntuale giudizio sulla incapacità di Tortorelli di rispettare le prescrizioni impostegli, ritenendo, solo all'esito di tale apprezzamento, che i lavori di pubblica utilità dovessero essere revocati.

3. Il secondo motivo è, invece, fondato. La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta, il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58, d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 (Sez. 1, n. 32416 del 31/3/2016, Rv. 267456 - 01): operazione che non è stata affatto compiuta dal Giudice dell'esecuzione, il quale si è limitato alla revoca dell'intera pena sostitutiva e all'integrale ripristino di quella sostituita.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente al profilo relativo al calcolo della pena da ripristinare, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Milano. Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato. PER QUESTI MOTIVI Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena residua con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso i