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Sentenza — n. 10294/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10294/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10294/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In data 29 dicembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Bologna, richiesto dell'emissione di misura cautelare nei confronti di più indagati per una pluralità di fatti riconducibili agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si dichiarava incompetente per territorio a prendere cognizione di parte del relativo procedimento rispetto ai capi:

Regesto Legislator

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art. 191 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 28 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10294/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Detto G.i.p. con ordinanza emessa in data 10 agosto 2021, ritenendo anche lui di non applicare l'art. 191 cod. proc. pen. per l'insussistenza dell'urgenza richiesta per soddisfare una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen e ravvisando la competenza del Tribunale di Bologna per i fatti contestati a Roland Qoli ai capi 8), 9), 10) e 11) (già 69, 74, 75 e 87), nel cui circondario si assumeva fosse stato commesso il primo reato tra quelli contestati, sollevava conflitto negativo di competenza, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per la soluzione.

Parole chiave

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risoluzione del conflitto di competenza traffico di cocaina foro d'esecuzione giustizia di prossimità contenzioso contrattuale motivi di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 191 cod. proc. pen
con ordinanza emessa in data 10 agosto 2021, ritenendo anche lui di non applicare l'art. 191 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
per l'insussistenza dell'urgenza richiesta per soddisfare una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., così dichiarando competente il Tribunale di Reggio Emilia.
art. 28 cod. proc. pen
La situazione processuale dedotta nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto all'odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i G.i.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI REGGIO EMILIA nei confronti di: GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI BOLOGNAcon l'ordinanza del 10/08/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Bologna.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 29 dicembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Bologna, richiesto dell'emissione di misura cautelare nei confronti di più indagati per una pluralità di fatti riconducibili agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si dichiarava incompetente per territorio a prendere cognizione di parte del relativo procedimento rispetto ai capi:

24) in cui si contesta a Elia Huqi l'acquisto di 200 grammi di cocaina nel territorio di Reggio Emilia, 34) in cui si rappresenta che l'accordo per la consegna dello stupefacente a Dritan Kertusha si sarebbe realizzato a Reggio Emilia, 67), 71), 85), 114) e 117) in cui vengono contestati a Pashk Kqirai più acquisti di cocaina avvenuti tutti a Reggio Emilia, 69), 74), 75), e 87) in cui si contestano a Roland Qoli più acquisti di cocaina ed una cessione a Besnik Giyla la cui competenza - determinata sul reato più grave di cui al capo 87) - viene indicata in favore del Tribunale di Reggio Emilia, 81), 83), e 89) in cui si contestano ad Ardian Shaqiri acquisti imprecisati di cocaina avvenuti a Reggio Emilia, 91), 92), 96), 98), e 105) in cui si contestano a Mustapha Ezzoniani più acquisti di cocaina avvenuti a Reggio Emilia e la successiva vendita di singole dosi in Bologna, ritenuta la competenza del Tribunale di Reggio Emilia considerata l'anteriorità degli acquisti, infine, 108) e 123) in cui sin contestano a Gezim Sallaku e Armando Sallaku due acquisti di cocaina avvenuti entrambi a Reggio Emilia, ritenendo di non applicare l'art. 191 cod. proc. pen. per l'insussistenza dell'urgenza richiesta per soddisfare una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., così dichiarando competente il Tribunale di Reggio Emilia. 1.1 Trasmessi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, veniva reiterata la richiesta di emissione di misure cautelari nei confronti degli indagati al G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia.

Detto G.i.p. con ordinanza emessa in data 10 agosto 2021, ritenendo anche lui di non applicare l'art. 191 cod. proc. pen. per l'insussistenza dell'urgenza richiesta per soddisfare una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen e ravvisando la competenza del Tribunale di Bologna per i fatti contestati a Roland Qoli ai capi 8), 9), 10) e 11) (già 69, 74, 75 e 87), nel cui circondario si assumeva fosse stato commesso il primo reato tra quelli contestati, sollevava conflitto negativo di competenza, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per la soluzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La situazione processuale dedotta nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto all'odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i G.i.p. declinato vicendevolmente la competenza territoriale per i medesimi fatti. 3.1. Dall'esame degli atti trasmessi risulta che Roland Qoli, il quale si trovava a Bologna ove era attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti, abbia ricercato ed ottenuto telefonicamente l'acquisto della sostanza stupefacente oggetto delle imputazioni da un gruppo di soggetti dimoranti in Reggio Emilia.

4. Ciò premesso, il conflitto, come delimitato dal G.i.p. di Reggio Emilia, deve essere risolto con l'affermazione della competenza della sede giudiziaria di Bologna in applicazione del principio, già espresso nell'ordinanza di rimessione a questa Corte, secondo il quale "in tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell'accettazione" (Cass., Sez. III, n. 14233 del 5/02/2020).

5. Dichiarata la competenza del G.i.p. del Tribunale di Bologna, a tale autorità vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bologna, Ufficio del giudice delle indagini preliminari, cui dispone trasmettersi gli atti. 14 DkE meiZE Così deciso in data P' nnvembr