Sentenza — n. 10288/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di ammissione del condannato Ivan Brandimarte alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ammettendolo, invece, ad espiare la pena in regime di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, I. 26 luglio 1975, n. 354, con le relative prescrizioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 662 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10288/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In realtà, come documentato in ricorso con le comunicazioni del Procuratore della repubblica di Ascoli Piceno alle amministrazioni interessate nell'aprile 2019 ex art. 662 cod. proc. pen., la pena accessoria è già stata scontata ad ottobre 2019 ed era quindi estinta al momento della richiesta delle misure alternative alla detenzione. Va peraltro considerato che, come documentato dalla produzione dei relativi contratti da dipendente, le posizioni lavorative indicate non rientrano tra gli uffici direttivi oggetto della pena accessoria irrogata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRANDIMARTE IVAN nato a ASCOLI PICENO il 05/10/1979 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette/sentite le conclusioni del PG Lucia Odello che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di ammissione del condannato Ivan Brandimarte alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ammettendolo, invece, ad espiare la pena in regime di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, I. 26 luglio 1975, n. 354, con le relative prescrizioni.
2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un motivo con il quale si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 e l'illogicità della motivazione dovuta al travisamento delle prove poste a fondamento della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il motivo proposto è fondato.
4. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che al condannato non potesse riconoscersi l'affidamento in prova al servizio sociale richiesto poiché le posizioni lavorative documentate (direttore commerciale della Geta S.r.l. e responsabile della Prestige Auto S.r.l.) sarebbero state in contrasto con la pena accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi per mesi sei applicata in sentenza.
5. In realtà, come documentato in ricorso con le comunicazioni del Procuratore della repubblica di Ascoli Piceno alle amministrazioni interessate nell'aprile 2019 ex art. 662 cod. proc. pen., la pena accessoria è già stata scontata ad ottobre 2019 ed era quindi estinta al momento della richiesta delle misure alternative alla detenzione. Va peraltro considerato che, come documentato dalla produzione dei relativi contratti da dipendente, le posizioni lavorative indicate non rientrano tra gli uffici direttivi oggetto della pena accessoria irrogata.
6. Va, quindi ravvisato il dedotto vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato e dagli altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, poiché l'errore accertato risulta idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa degli elementi fraintesi (Cass., Sez. V, n. 48050 del 2 luglio 2019, Rv. 277758) relativamente alla pena accessoria già scontata e alle posizioni lavorative indicate che, comunque, non sarebbero state in contrasto con essa.
7. Dalle considerazioni esposte deriva raccoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.