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Sentenza — n. 10252/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10252/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10252/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N'HADDOU OUSSAMA (CUI 05FPSK1 ) nato il 23/05/1990 avverso la sentenza del 24/11/2020 del GIUDICE DI PACE di FAENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'avvocato VICHI GIANLUCA difensore d'ufficio in difesa di N'HADDOU OUSSAMA (CUI 05FPSK1) si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e insiste per l'accoglimento del ricorso IN FATTO E IN DIRITTO 1.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10252/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art.420bis co.2 la dichiarazione di assenza, al di là della previa verifica dei profili formali di validità della notificazione dell'atto di citazione, presuppone la «certezza» circa l'avvenuta conoscenza effettiva in capo al destinatario dei contenuti dell'atto (oggetto della contestazione, data e luogo di udienza), dovendo il giudice procedente qualificare la mancata comparizione in termini di scelta consapevole dell'imputato (rinunzia tacita e informata) o in termini di volontaria sottrazione (alla conoscenza del procedimento o di singoli atti del medesimo).

Parole chiave

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indigenza processuale non provata procedimento in contumacia difetto di legittimazione del ministero pubblico corrispondenza con il difensore inosservanza delle norme sulla competenza grave deficienza del procedimento all'estero
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N'HADDOU OUSSAMA (CUI 05FPSK1 ) nato il 23/05/1990 avverso la sentenza del 24/11/2020 del GIUDICE DI PACE di FAENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'avvocato VICHI GIANLUCA difensore d'ufficio in difesa di N'HADDOU OUSSAMA (CUI 05FPSK1) si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e insiste per l'accoglimento del ricorso IN FATTO E IN DIRITTO 1.

Con sentenza resa in data 24 novembre 2020 il Giudice di Pace di Faenza ha affermato la penale responsabilità di N'haddou Oussama, in riferimento alla contestazione di permanenza illegale nel territorio dello Stato (art.10 bis d.lgs. n.286 del 1998), con condanna dell'imputato alla pena di euro 3.500,00 di ammenda. Il giudizio risulta tenuto in assenza, sulla base di una elezione di domicilio presso il difensore di ufficio che ha consentito di realizzare la notifica del decreto di citazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - N'haddou Oussama, deducendo al primo motivo vizio del procedimento in riferimento alla intervenuta dichiarazione di assenza. 2.1 Secondo la difesa non vi è prova della conoscenza 'effettiva' in capo all'imputato della data e del luogo di celebrazione dell'udienza. Ciò in riferimento alle modalità di elezione del domicilio presso il difensore di ufficio, con notifica dell'atto di citazione presso il difensore domiciliatario senza altri indici di conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.

3. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art.420bis co.2 la dichiarazione di assenza, al di là della previa verifica dei profili formali di validità della notificazione dell'atto di citazione, presuppone la «certezza» circa l'avvenuta conoscenza effettiva in capo al destinatario dei contenuti dell'atto (oggetto della contestazione, data e luogo di udienza), dovendo il giudice procedente qualificare la mancata comparizione in termini di scelta consapevole dell'imputato (rinunzia tacita e informata) o in termini di volontaria sottrazione (alla conoscenza del procedimento o di singoli atti del medesimo).

Non può, pertanto, il giudice procedente limitarsi alla verifica formale della regolarità della notifica, in tutti i casi in cui dalla procedura notificatoria emerga una mera conoscenza legale dell'atto e possa dubitarsi della conoscenza effettiva dei contenuti della citazione. Si è in proposito affermato, con orientamento condiviso dal Collegio (sez. U n. 23948 del 28.11.2019, dep.2020, rv 279420) che ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.Nel caso in esame, pertanto, è del tutto mancata la verifica - da parte del giudice procedente - della effettiva conoscenza in capo all'imputato del contenuto della citazione, in riferimento ad una procedura di notifica tesa a realizzare un mero effetto di conoscenza legale dell'atto.

Non può, pertanto, ritenersi validamente compiuta la instaurazione del contraddittorio, con nullità della dichiarazione di assenza. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Faenza. Così deciso 1113